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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari del decreto n. 8719 del 1° dicembre 2025, con cui il Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, a conclusione del relativo procedimento, ha riconosciuto al Consorzio Nazionale Servizi “la revisione del prezzo prevedendo una maggiorazione del +1,4%, a decorrere dal mese di dicembre 2025 e sino alla data di scadenza della convenzione”, in relazione alla Convenzione sottoscritta l’8 luglio 2022.

Giustizia amministrativa202600149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revisione del prezzo contrattuale, con riconoscimento di una maggiorazione dell'1,4% fino alla scadenza della convenzione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, aggiudicatario del lotto relativo al servizio di accompagnamento e trasporto dei pazienti presso strutture ospedaliere, ha impugnato il decreto con cui la Regione Liguria ha riconosciuto la revisione del prezzo contrattuale nella misura dell'1,4%, a decorrere da dicembre 2025 e fino alla scadenza della convenzione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del capitolato, oltre a difetto di istruttoria, motivazione, travisamento, sviamento e violazione del principio di buon andamento, sostenendo che l'adeguamento avrebbe dovuto essere pari al 2,8%, corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT-FOI nel periodo dicembre 2022-dicembre 2025. In secondo luogo, ha lamentato l'omesso riconoscimento dei maggiori costi del lavoro derivanti dai rinnovi del CCNL multiservizi intervenuti dopo la presentazione dell'offerta, quantificati in circa 241.270,75 euro, invocando il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e l'art. 9 del d.lgs. 36/2023, anche in chiave retrospettiva. In via subordinata ha impugnato l'art. 5 del capitolato, nella parte in cui collegava la revisione esclusivamente all'indice FOI e non agli aumenti del costo del lavoro derivanti dai rinnovi contrattuali. La Regione ha chiesto il rigetto e ha eccepito, con riferimento alla domanda di pagamento dei maggiori importi, il difetto di legittimazione passiva della SUAR, individuando nell'amministrazione contraente, ASL 3, il soggetto tenuto al pagamento.

La decisione

Il TAR ha rigettato il primo e il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 5 del capitolato: la clausola prevedeva che la rivalutazione fosse calcolata sulla variazione dell'indice FOI nei dodici mesi precedenti l'applicazione dell'adeguamento, non sulla variazione cumulata dall'inizio del rapporto. Poiché l'istanza era stata presentata il 31 luglio 2025, la Regione doveva considerare il periodo agosto 2024-agosto 2025; la variazione FOI in tale periodo era pari all'1,4%, sicché non risultavano violazioni, carenze istruttorie o motivazionali. Il secondo motivo è stato respinto perché gli atti di gara non prevedevano una revisione legata agli aumenti del costo del lavoro derivanti dai rinnovi contrattuali. Tali rinnovi, essendo periodici e prevedibili, rientrano nella normale alea contrattuale e il relativo maggior costo non può essere traslato sulla stazione appaltante in assenza di una specifica clausola. Il ricorrente aveva inoltre accettato l'obbligo di applicare ai dipendenti le condizioni derivanti dai CCNL vigenti e dalle successive modifiche e integrazioni. Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale previsto dall'art. 9 del d.lgs. 36/2023 non è stato ritenuto applicabile retroattivamente a una convenzione disciplinata dal previgente d.lgs. 50/2016. Il terzo motivo, diretto contro la clausola del capitolato, è stato dichiarato inammissibile per acquiescenza: il ricorrente aveva partecipato alla gara e sottoscritto la disciplina di gara senza riserve, sicché non poteva contestarla successivamente nella fase esecutiva. Il TAR ha inoltre rilevato che l'accoglimento della censura avrebbe alterato ex post le condizioni concorrenziali della gara, incidendo sulla par condicio dei concorrenti. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre spese generali.

Norme richiamate

  • art. 106 d.lgs. 50/2016

    La revisione dei prezzi opera nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina di gara e dal contratto; in assenza di una specifica previsione, non impone il riconoscimento degli aumenti del costo del lavoro derivanti dai rinnovi contrattuali.

  • art. 5 del capitolato

    L'importo contrattuale netto d'aggiudicazione potrà essere oggetto di rivalutazione annuale dopo il secondo anno di durata del contratto. La rivalutazione potrà essere disposta, previa richiesta dell'Appaltatore ed in seguito ad istruttoria della Centrale, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (cosiddetto indice FOI), verificatesi nei dodici mesi precedenti all'applicazione della rivalutazione. Non saranno concessi adeguamenti del prezzo retroattivi rispetto alla data della relativa istanza.

    La clausola impone di calcolare la rivalutazione sulla variazione dell'indice FOI nei dodici mesi precedenti l'applicazione dell'adeguamento, individuata in relazione alla data dell'istanza, e non sulla variazione cumulata dall'avvio del rapporto.

  • art. 97 Costituzione

    Il principio di buon andamento non è stato ritenuto violato, poiché l'amministrazione ha applicato correttamente la clausola di revisione e l'indice FOI pertinente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non sussiste difetto di motivazione o di istruttoria quando il provvedimento applica il dato risultante dall'indice FOI riferito al periodo previsto dalla lex specialis.

  • art. 9 d.lgs. 36/2023

    Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale non ha portata retroattiva e non si applica a una convenzione disciplinata dal previgente codice dei contratti pubblici.

  • art. 12, comma 3, del capitolato

    L'obbligo dell'appaltatore di applicare ai dipendenti le condizioni retributive derivanti dai CCNL applicabili comprende anche le successive modifiche e integrazioni, senza che ciò comporti automaticamente il diritto alla revisione del corrispettivo.

  • art. 10 della convenzione

    La clausola contrattuale conferma l'obbligo di applicare le condizioni retributive risultanti dai CCNL e dalle successive modifiche e integrazioni.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prevede che la revisione dei prezzi sia calcolata sulla variazione dell'indice FOI nei dodici mesi precedenti l'applicazione dell'adeguamento, il calcolo deve riferirsi al periodo annuale anteriore alla concreta applicazione della rivalutazione, individuato in relazione alla richiesta dell'appaltatore, e non alla variazione cumulata dall'inizio del contratto.
  • In assenza di una specifica clausola di revisione riferita agli aumenti del costo del lavoro derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi, tali aumenti, essendo collegati a eventi periodici e prevedibili, rientrano nella normale alea contrattuale dell'appalto e non impongono alla stazione appaltante il riconoscimento di ulteriori compensazioni.
  • Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale previsto dall'art. 9 del d.lgs. 36/2023 non si applica retroattivamente ai contratti disciplinati dal d.lgs. 50/2016.
  • La clausola di revisione dei prezzi che non produce un effetto immediatamente escludente deve essere contestata nella fase esecutiva mediante impugnazione del suo atto applicativo; tuttavia, la partecipazione alla gara e la sottoscrizione della disciplina senza riserve possono determinare acquiescenza e rendere inammissibile la successiva impugnazione della clausola.
  • L'accoglimento postumo di una contestazione volta a introdurre, nella fase esecutiva, una revisione dei prezzi non prevista dalla lex specialis può alterare le condizioni concorrenziali originarie e violare la par condicio dei concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaProcedura di gara
RamiContratti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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