Cassazione Penale, Sentenza n. 28542/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p. (ricezione/ricettazione di assegni rubati), deducendo un unico motivo di cassazione per vizio di motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. Si contestava che i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la testimonianza di Gianfranco Podda, la quale, secondo il ricorrente, dimostrerebbe il ruolo aziendale sia del ricorrente che di Bernardo Monni e giustificherebbe la modalità di ricezione degli assegni (pagamento di provvigioni), con ciò facendo emergere una fondata spiegazione non criminosa della disponibilità dei titoli. In subordine si censurava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: (i) sussiste la cosiddetta "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado coerenti), per cui il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è molto limitato e richiede deduzioni specifiche e la percepibilità ictu oculi della contraddittorietà; (ii) il ricorso è reiterativo e, di fatto, riproduce i motivi già svolti in appello senza fornire un'articolata ed analitica censura rispetto alle argomentazioni dei giudici di merito (aspecificità e ripetizione); (iii) la valutazione sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva non è manifestamente illogica e quindi non sindacabile in Cassazione. Conseguenze pratiche: confermata la condanna penale di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità sulle motivazioni dei giudici di merito: il travisamento della prova può essere censurato solo se dedotto specificamente e se la contraddittorietà rispetto agli atti è percepibile 'ictu oculi'; la Corte non può sovrapporre la propria valutazione probatoria salvo macroscopiche evidenze
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale che incrimina la ricettazione/ricezione di cose provenienti da delitto (qui applicata agli assegni rubati) ed è la fattispecie per cui il ricorrente è stato condannato
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione che non indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto collegati a ciascuna richiesta; usata per sancire che la mera riproduzione del motivo di appello comporta inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e le statuizioni sulla Cassa delle ammende
Legge n. 46 del 2006
Ha modificato l'art. 606 c.p.p. restringendo il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, in particolare introducendo limiti alla riconsiderazione dei fatti da parte della Cassazione
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado e quella di appello sono conformi ("doppia conforme"), la Corte di Cassazione può sindacare i fatti solo in presenza di travisamento della prova specificamente e analiticamente dedotto e di macroscopica contraddittorietà rispetto agli atti.
- Un motivo di cassazione che si limita a riprodurre le censure già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente e criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata è generalmente inammissibile per aspecificità.
- Per sostenere il travisamento della prova è necessario indicare in modo preciso gli atti e le dichiarazioni contestate e dimostrare che la motivazione dei giudici contrasti in maniera evidente con tali acquisizioni (ictu oculi), non bastano deduzioni generiche.
- La valutazione del bilanciamento tra attenuanti generiche e circostanze aumentative (es. recidiva) è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione del giudice appare manifestamente illogica o contraddittoria.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ricorre colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, irrogare una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
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