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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24923/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato per l'attività prestata in un precedente giudizio promosso per il risarcimento del danno derivante dalla confisca di un bene immobile. Il professionista aveva già ricevuto un acconto e chiedeva il pagamento del residuo. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte la domanda, liquidando i compensi sulla base del D.M. n. 55/2014 e, in particolare, dell'art. 5, comma 2, ma rapportando il valore della controversia non alla domanda originaria, bensì al valore effettivo risultante dalla sopravvenuta restituzione del bene nel corso della vicenda. Con il ricorso per cassazione il professionista ha censurato tale impostazione, deducendo principalmente la violazione dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.M. n. 55/2014: secondo il ricorrente, il valore della causa andava determinato sulla base del petitum iniziale e non poteva essere ridotto per effetto di fatti sopravvenuti, salvo la diversa ipotesi della manifesta eccessività del valore presunto, che però il Tribunale non aveva specificamente accertato. Ha inoltre denunciato omesso esame di fatti decisivi relativi sia alla sopravvenienza che aveva inciso sul valore della causa, sia all'esistenza di un reale contrasto con i terzi chiamati in causa ai fini della maggiorazione dei compensi. Ha infine dedotto la violazione dell'art. 106 c.p.c. e dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 quanto alla mancata applicazione della maggiorazione per la pluralità di parti e il contrasto processuale con i terzi chiamati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 55/2014 adottata dal Tribunale. Ha affermato che, per la liquidazione dei compensi dovuti dal cliente all'avvocato, il criterio generale è il valore corrispondente all'entità della domanda iniziale; il ricorso al valore effettivo della controversia è ammesso solo in via subordinata, quando vi sia una manifesta eccessività del valore presunto, da accertare e motivare specificamente. La sopravvenuta restituzione del bene e le vicende estintive intervenute nel corso del giudizio non potevano quindi fungere da base autonoma per ridurre il valore della causa. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

    consente all'avvocato di difendersi da sé nel giudizio di cassazione, come indicato nella parte introduttiva del ricorso.

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso proposto ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e 14 del d. Igs. n. 156/2011

    indica il rito sommario di cognizione utilizzato nel giudizio di merito per la domanda di liquidazione dei compensi.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. (in considerazione del disposto di cui all'art. 14, ultimo comma, del d. Igs. n. 150/2011)

    radica l'impugnabilità in cassazione dell'ordinanza resa nel procedimento speciale per la liquidazione dei compensi.

  • art. 111 Cost.

    ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.

    costituisce il fondamento dell'impugnazione avverso il provvedimento decisorio adottato in forma di ordinanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.M. n. 55/2014

    rimedio di legittimità per violazione di legge, utilizzato per contestare la corretta applicazione dei parametri forensi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo

    rimedio per omesso esame di fatti decisivi; i relativi motivi sono stati poi assorbiti dall'accoglimento del primo.

  • art. 5, commi 1 e 2, D.M. n. 55/2014

    ai fini della liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda, aggiungendosi che occorre porre riferimento al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto

    la Corte distingue tra criterio generale fondato sul valore della domanda e criterio sussidiario del valore effettivo, utilizzabile solo se il valore presunto risulti manifestamente eccessivo o diverso in modo evidente, con specifica motivazione.

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014

    avuto riguardo ai parametri generali previsti dall'art. 4, comma 1, della stessa tabella

    richiamato dal Tribunale per modulare, in aumento, i compensi in ragione della consistenza dell'attività svolta.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    maggiorazione contemplata dal citato art. 4, comma 2, della tabella

    la Corte registra la mancata applicazione della maggiorazione per assenza di effettivo contrasto con i terzi chiamati, ma tale profilo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 106 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 106 c.p.c. e 4, comma 2, ultima parte del citato D.M. Giustizia n. 55/2014

    richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità di una contrapposizione processuale plurisoggettiva in presenza di chiamata in causa di terzi.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra avvocato e cliente, la liquidazione dei compensi deve prendere come regola generale il valore corrispondente all'entità della domanda proposta nel giudizio presupposto, valutato al momento iniziale della lite.
  • Il ricorso al valore effettivo della controversia è eccezionale e richiede una specifica verifica della manifesta eccessività o diversità del valore presunto rispetto agli interessi concretamente perseguiti dalle parti; non è sufficiente il mero richiamo a vicende sopravvenute.
  • Le sopravvenienze verificatisi nel corso del giudizio, anche se incidenti sul risultato finale o sul quantum riconosciuto, non giustificano di per sé la rideterminazione del valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
  • La valutazione del giudice sui parametri forensi deve essere sorretta da motivazione specifica quando si deroga al criterio ordinario del valore della domanda e si adotta il parametro del valore effettivo.
  • La maggiorazione dei compensi per la presenza di terzi e per il contrasto processuale richiede la concreta configurazione di una reale contrapposizione tra le parti interessate, non essendo sufficiente la mera chiamata in causa formale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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