Sentenza n. 8354/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso, presentata dal sig. Casaburi in favore di Gad Mohamed Rashad Abdelrazek Youssef, emesso dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione in data 18 agosto 2025, mai notificato al ricorrente e conosciuto solo in sede di ricorso al Tar del Lazio – Roma, avverso il silenzio RG 13197/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma – Sportello Unico per l'Immigrazione del 18 agosto 2025, notificato il 20 agosto 2025, con il quale erano stati revocati il nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da un datore di lavoro in suo favore. Il provvedimento era motivato dalla mancata allegazione dell'asseverazione necessaria per dimostrare il requisito economico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 24-bis del T.U. immigrazione e dalla discrasia tra le venti persone indicate nella richiesta inviata dal datore di lavoro al centro per l'impiego di Roma e le trentanove istanze presentate all'Amministrazione. Il ricorrente ha contestato la carenza documentale, deducendone la non imputabilità, e ha chiesto, in subordine, il rilascio di un permesso per attesa occupazione, valorizzando l'intervenuta occupazione con un datore di lavoro diverso da quello originario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito in giudizio elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti la cui carenza era stata rilevata dall'Amministrazione, in particolare l'asseverazione attestante il requisito economico del datore di lavoro e la coerenza tra la richiesta al centro per l'impiego e il numero delle istanze presentate. La non imputabilità della carenza documentale non è stata ritenuta decisiva: al momento dell'ingresso in Italia devono sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario. Il giudice ha inoltre affermato che, prima dell'ingresso, lo straniero non vanta un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno e che il nulla osta può essere revocato se risultano assenti i requisiti legittimanti. È stata esclusa anche la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, poiché i requisiti mancavano ab origine e non risultava instaurato il rapporto di lavoro con il rappresentante legale della società indicata nella domanda. L'occupazione successiva con altro datore di lavoro e la permanenza dello straniero in Italia non sono state ritenute sufficienti, non potendo tali circostanze trasformarsi in una sanatoria normativa della posizione di soggiorno irregolare. Le spese di lite sono state compensate. La domanda di liquidazione della parcella del difensore è stata rinviata a un momento successivo alla valutazione della documentazione integrativa da parte della competente Commissione.
Norme richiamate
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata richiamata quale base del requisito economico del datore di lavoro, la cui dimostrazione richiede l'asseverazione necessaria; la mancata allegazione giustifica la revoca del nulla osta e il rigetto dell'autorizzazione all'ingresso.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 47 c.c.
È richiamato in relazione ai domicili speciali eletti nella domanda, presso i quali il provvedimento è stato notificato.
Massime di principio
- Per l'ingresso in Italia per lavoro subordinato devono sussistere, già al momento dell'ingresso, tutti i requisiti necessari alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originariamente indicato nella domanda.
- La mancata dimostrazione del requisito economico del datore di lavoro, mediante la documentazione richiesta dalla legge, legittima la revoca del nulla osta e il rigetto dell'autorizzazione all'ingresso.
- La non imputabilità allo straniero della carenza documentale non consente di prescindere dai requisiti sostanziali necessari per l'ingresso regolare e per l'instaurazione del rapporto di lavoro originario.
- Il reperimento successivo di un'occupazione con un datore diverso da quello indicato nella domanda non consente il rilascio di un permesso per attesa occupazione quando i requisiti per l'ingresso mancavano ab origine.
- La presenza dello straniero sul territorio nazionale e l'occupazione sopravvenuta non possono essere utilizzate per sanare, in via giurisprudenziale o amministrativa, una posizione di ingresso o soggiorno irregolare in assenza di una specifica previsione legislativa.
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