Cassazione Penale, Sentenza n. 07088/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna le esigenze cautelari contemplate dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. con riferimento ai reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter c.p., capi E, E1, H). Sostiene che il Tribunale del riesame ha valutato illogicamente la sussistenza della "tutela sociale" sulla base della condanna, omettendo di considerare adeguatamente il decorso del tempo (detenzione e misure già eseguite dall'aprile 2021 al luglio 2023 e ulteriori due anni e quattro mesi di obblighi), le assoluzioni per vari capi (A, C1, C2, E2, 1) e 2) per non aver commesso il fatto; l'assoluzione per il capo 3) perché il fatto non sussiste; e l'eliminazione dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente motivato la scelta di mantenere un "minimo presidio di controllo" (obbligo di dimora confermato, permanenza domiciliare notturna revocata, ridotto obbligo di presentazione) in considerazione della gravità dei fatti e della consistente evasione IVA/accise per milioni di euro, che denotano elevata capacità delinquenziale. La Corte ha rilevato che il Tribunale ha preso in considerazione le assoluzioni, la rimozione dell'aggravante mafiosa, il tempo già scontato e le misure interdittive della Sezione misure di prevenzione, ma ha giustamente ritenuto tali elementi non sufficienti a neutralizzare le esigenze cautelari date la personalità del ricorrente e la tipologia dei reati. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e condannato a versare equitativamente €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (in ragione della consistenza della causa di inammissibilità).
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
La norma che giustifica le misure cautelari non custodiali in ragione delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica/società: la Corte ha ritenuto che, anche tenuto conto delle attenuanti procedurali e del tempo trascorso, la gravità dei reati e l'elevata capacità delinquenziale giustificano il mantenimento di un presidio cautelare minimo.
art. 416 c.p.
Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere; la condanna per ruolo di capo/promotore è stata valutata come indice di pericolosità e capacità organizzativa rilevante ai fini cautelari.
art. 648-bis c.p.
Riciclaggio: la commissione di reati economico-finanziari di ampia rilevanza patrimoniale ha contribuito a fondare la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente.
art. 648-ter c.p.
Autoriciclaggio: considerato insieme agli altri reati di natura economico-finanziaria per valutare la gravità complessiva dei fatti e la capacità delinquenziale.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese processuali.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione di possibile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha applicato il principio per stabilire la misura equitativa da versare, ritenendo però che non sussistesse dolo/colpa nel proporre il ricorso.
Massime di principio
- La gravità dei reati e l'entità del danno economico (es. evasione di imposte/accise per milioni) possono, da sole, giustificare il mantenimento di misure cautelari minime anche dopo condanna e nonostante il tempo già trascorso in misura.
- Il decorso del tempo, le assoluzioni parziali e la rimozione di aggravanti sono elementi comunque rilevanti ma non necessariamente decisivi: spettano al giudici valutare se tali elementi neutralizzino il rischio sottostante alle esigenze cautelari.
- Il onere di dimostrare che le esigenze cautelari sono venute meno grava sul ricorrente; il mero richiamo al tempo trascorso o ad assoluzioni parziali non è automaticamente sufficiente.
- Le misure amministrative/interdittive (Sezione misure di prevenzione) e gli effetti di precedenti provvedimenti devono essere considerati, ma possono non eliminare del tutto il bisogno di un presidio giudiziario quando la pericolosità rimane alta.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a pagamenti equitativi (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo diversa valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso.
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