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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 20.1.2023, n. 11.

Giustizia amministrativa202501051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 20 gennaio 2023, n. 11, relativa all’attribuzione della carta del docente per cinque annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 20 gennaio 2023, n. 11, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, per gli anni 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il TAR ha rilevato anche l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale della Spezia mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro i successivi 30 giorni, previo accertamento del protrarsi dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni consente di promuovere l’azione esecutiva e giustifica l’ordine giudiziale di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente richiamata nel testo, ma costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza accolta dal TAR; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone l’attribuzione di una prestazione determinata, e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’ottemperanza entro un termine assegnato.
  • In caso di protratta inottemperanza successiva all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo in un organo dell’amministrazione competente a provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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