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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41686/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per peculato (artt. 81 cpv e 314 c.p.) per omissione di versamento dei proventi del gioco del lotto in qualità di concessionario/ricevitore. Il ricorrente deduceva: (1) questioni di tempestività del ricorso rispetto al deposito delle motivazioni; (2) errata qualificazione giuridica dell'attività dei raccoglitori (sosteneva che non fossero incaricati di pubblico servizio e che si trattasse di inadempimenti civilistici, con richiamo a vari DM, DPR, D.L. e bando di gara e alla normativa sul gioco del lotto); (3) insufficiente prova che le somme contestate provenissero esclusivamente dal gioco del lotto e mancata acquisizione/riassunzione di prove in appello; (4) il mero ritardo nei versamenti non integrerebbe il peculato e andrebbe considerata la causa di forza maggiore/caso fortuito (revoca autorizzazioni, criticità di gestione); (5) richiesta del riconoscimento dell'attenuante di particolare tenuità ex art. 323-bis c.p. o, in subordine, applicazione dell'art. 62 n.4 c.p. per la modesta entità del danno e la situazione debitoria dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità poiché le deduzioni riproponevano i medesimi argomenti già svolti in appello senza confrontarsi con le argomentazioni motivazionali del Collegio. La Corte ha richiamato e aderito alla giurisprudenza consolidata (tra cui pronunce di Sez. 6) secondo cui gli esercenti della filiera di raccolta delle giocate del lotto rivestono la qualifica di "incaricati di pubblico servizio" e il denaro riscosso è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. Di conseguenza: (i) il mancato versamento protratto oltre i termini e in condizioni che denotano appropriazione integra il peculato; (ii) non è applicabile la fattispecie del peculato d'uso al denaro; (iii) l'attenuante di particolare tenuità ex art. 323-bis non è riconosciuta, valutata la non esiguità dell'importo (oltre 18.000 euro) e la condotta dell'imputato; (iv) la richiesta di riqualificazione del fatto e le eccezioni relative alla provenienza delle somme e alla tenuta di conti non hanno fondamento alla luce delle prove e delle deposizioni acquisite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice Penale - art. 314

    Articolo applicato per configurare il reato di peculato: la Corte conferma che il denaro riscosso dai raccoglitori del lotto è pecunia pubblica sin dal momento della riscossione e la sua omissione di versamento integra il reato quando assume carattere appropriativo

  • Codice Penale - art. 81, comma finale

    Richiamato nella imputazione; normalmente riguarda la disciplina del concorso di reati o recidiva (rilievo processuale collegato alla qualificazione delle circostanze), ma nel testo rimane parte della contestazione sostanziale all'imputato

  • Codice Penale - art. 323-bis

    L'attenuante per fatti di particolare tenuità è esclusa nel caso concreto in ragione della gravità complessiva del fatto, dell'importo non esiguo e dell'atteggiamento dell'agente

  • Codice Penale - art. 62, n.4

    art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.

    Richiamato in subordine come possibile attenuante comune; la Corte non l'ha ritenuto applicabile o comunque sufficiente a modificare la sanzione dato il quadro fattuale

  • Codice di Procedura Penale - art. 544, comma 2

    Riguarda il deposito delle motivazioni: la difesa ha contestato la decorrenza dei termini d'impugnazione sulla base del deposito delle motivazioni; la questione di tempestività non ha invece impedito il rigetto per motivi di merito e/o ammissibilità

  • Codice di Procedura Penale - art. 173, comma 1

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; la Corte ricorda che il vizio deve essere specificamente dedotto e confrontato con la motivazione del giudice di merito

  • Codice di Procedura Penale - art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)

    art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Norme sulle censure di diritto e di fatto in cassazione: la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a superare la motivazione del giudice di merito

  • Codice di Procedura Penale - art. 178, lett. c)

    Richiamata dalla difesa per l'omesso esame di memorie; la Corte ha ritenuto che le motivazioni del giudice di merito siano esaustive e non lacunose

  • Codice di Procedura Penale - art. 603

    Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte precisa che la mancata riassunzione di prove in appello è censurabile solo se emergono lacune manifeste nella motivazione, cosa non dimostrata

  • Codice di Procedura Penale - art. 546

    Richiamato nella parte relativa a valutazione delle censure in appello; nulla di specifico innovativo rispetto all'esito

  • DM n. 4832/gab del 17/03/1993

    DM n. 4832/gab del 17/03/1993

    Richiamato dal ricorrente per profili regolamentari del settore; la Corte non ha ritenuto che la regolamentazione tecnica mutasse la qualificazione pubblicistica della raccolta delle giocate

  • DPR n. 560/1996 (artt. 31 e 33)

    DPR n. 560/1996, artt. 31 e 33

    Norme sulla disciplina del servizio di raccolta giochi richiamate dal ricorrente: la Corte ritiene prevalente la giurisprudenza che qualifica il rapporto come funzionale a servizi pubblici

  • D.L. 138/2011 (art.2, c.3) come modificato dalla L. 148/2011

    d.l. 138/11 art. 2, c.3 mod. L. 148/11

    Richiamato per profili normativi sul settore; non incide sulla qualificazione di incaricato di pubblico servizio ai fini penali

  • Bando di gara G.U.R.I. n.95, serie speciale n.5 del 12.08.2011

    G.U.R.I. n.95, serie speciale n.5 del 12.08.2011

    Richiamato dal ricorrente per contestare la titolarità dei versamenti; la Corte ritiene che la disciplina contrattuale di filiera non escluda la natura pubblicistica dell'attività di raccolta

  • D.D. 05/03/2012 n. 528 (G.U.R.I. n.73 del 27.03.2012)

    Richiamato dal ricorrente come normativa di settore; la Corte non lo ritiene risolutivo rispetto alla qualificazione penale contestata

Massime di principio

  • Nella filiera dei giochi in concessione, il raccoglitore delle giocate può essere qualificato come "incaricato di pubblico servizio" e il denaro riscosso diventa di pertinenza pubblica sin dal momento della riscossione: omissioni di versamento prolungate e con atteggiamento appropriativo possono integrare il reato di peculato.
  • Il semplice ritardo nei versamenti non esclude il peculato se il ritardo si protrae oltre termini ragionevoli e/o oltre intimazioni amministrative tali da dimostrare l'interversione del titolo del possesso (atteggiamento appropriativo). Occorre valutare la durata e le modalità della sottrazione alla disponibilità dell'ente pubblico.
  • Questioni relative alla provenienza delle somme (conti misti, ricavi multipli) richiedono prova specifica; la deposizione di testimoni e la valutazione globale delle prove del merito possono essere decisive e la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e completa.
  • La causa di forza maggiore o il caso fortuito deve essere provata in modo concreto e specifico: difficoltà economiche o revoca di autorizzazioni non bastano automaticamente a escludere il reato se l'atteggiamento dell'agente denota appropriazione.
  • Il peculato d'uso non è applicabile al denaro (natura fungibile): per il denaro la norma rilevante è il primo comma dell'art. 314 c.p.
  • L'attenuante di particolare tenuità ex art. 323-bis richiede valutazione complessiva della gravità del fatto e non è determinata solo dall'entità del danno; importi non esigui o comportamento non collaborativo ostano al riconoscimento.
  • In cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: riproporre genericamente le stesse doglianze di merito senza rispondere alle ragioni espresse conduce spesso all'inammissibilità del ricorso.

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