Cassazione Penale, Sentenza n. 41686/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per peculato (artt. 81 cpv e 314 c.p.) per omissione di versamento dei proventi del gioco del lotto in qualità di concessionario/ricevitore. Il ricorrente deduceva: (1) questioni di tempestività del ricorso rispetto al deposito delle motivazioni; (2) errata qualificazione giuridica dell'attività dei raccoglitori (sosteneva che non fossero incaricati di pubblico servizio e che si trattasse di inadempimenti civilistici, con richiamo a vari DM, DPR, D.L. e bando di gara e alla normativa sul gioco del lotto); (3) insufficiente prova che le somme contestate provenissero esclusivamente dal gioco del lotto e mancata acquisizione/riassunzione di prove in appello; (4) il mero ritardo nei versamenti non integrerebbe il peculato e andrebbe considerata la causa di forza maggiore/caso fortuito (revoca autorizzazioni, criticità di gestione); (5) richiesta del riconoscimento dell'attenuante di particolare tenuità ex art. 323-bis c.p. o, in subordine, applicazione dell'art. 62 n.4 c.p. per la modesta entità del danno e la situazione debitoria dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità poiché le deduzioni riproponevano i medesimi argomenti già svolti in appello senza confrontarsi con le argomentazioni motivazionali del Collegio. La Corte ha richiamato e aderito alla giurisprudenza consolidata (tra cui pronunce di Sez. 6) secondo cui gli esercenti della filiera di raccolta delle giocate del lotto rivestono la qualifica di "incaricati di pubblico servizio" e il denaro riscosso è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. Di conseguenza: (i) il mancato versamento protratto oltre i termini e in condizioni che denotano appropriazione integra il peculato; (ii) non è applicabile la fattispecie del peculato d'uso al denaro; (iii) l'attenuante di particolare tenuità ex art. 323-bis non è riconosciuta, valutata la non esiguità dell'importo (oltre 18.000 euro) e la condotta dell'imputato; (iv) la richiesta di riqualificazione del fatto e le eccezioni relative alla provenienza delle somme e alla tenuta di conti non hanno fondamento alla luce delle prove e delle deposizioni acquisite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice Penale - art. 314
Articolo applicato per configurare il reato di peculato: la Corte conferma che il denaro riscosso dai raccoglitori del lotto è pecunia pubblica sin dal momento della riscossione e la sua omissione di versamento integra il reato quando assume carattere appropriativo
Codice Penale - art. 81, comma finale
Richiamato nella imputazione; normalmente riguarda la disciplina del concorso di reati o recidiva (rilievo processuale collegato alla qualificazione delle circostanze), ma nel testo rimane parte della contestazione sostanziale all'imputato
Codice Penale - art. 323-bis
L'attenuante per fatti di particolare tenuità è esclusa nel caso concreto in ragione della gravità complessiva del fatto, dell'importo non esiguo e dell'atteggiamento dell'agente
Codice Penale - art. 62, n.4
art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Richiamato in subordine come possibile attenuante comune; la Corte non l'ha ritenuto applicabile o comunque sufficiente a modificare la sanzione dato il quadro fattuale
Codice di Procedura Penale - art. 544, comma 2
Riguarda il deposito delle motivazioni: la difesa ha contestato la decorrenza dei termini d'impugnazione sulla base del deposito delle motivazioni; la questione di tempestività non ha invece impedito il rigetto per motivi di merito e/o ammissibilità
Codice di Procedura Penale - art. 173, comma 1
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; la Corte ricorda che il vizio deve essere specificamente dedotto e confrontato con la motivazione del giudice di merito
Codice di Procedura Penale - art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norme sulle censure di diritto e di fatto in cassazione: la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a superare la motivazione del giudice di merito
Codice di Procedura Penale - art. 178, lett. c)
Richiamata dalla difesa per l'omesso esame di memorie; la Corte ha ritenuto che le motivazioni del giudice di merito siano esaustive e non lacunose
Codice di Procedura Penale - art. 603
Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte precisa che la mancata riassunzione di prove in appello è censurabile solo se emergono lacune manifeste nella motivazione, cosa non dimostrata
Codice di Procedura Penale - art. 546
Richiamato nella parte relativa a valutazione delle censure in appello; nulla di specifico innovativo rispetto all'esito
DM n. 4832/gab del 17/03/1993
DM n. 4832/gab del 17/03/1993
Richiamato dal ricorrente per profili regolamentari del settore; la Corte non ha ritenuto che la regolamentazione tecnica mutasse la qualificazione pubblicistica della raccolta delle giocate
DPR n. 560/1996 (artt. 31 e 33)
DPR n. 560/1996, artt. 31 e 33
Norme sulla disciplina del servizio di raccolta giochi richiamate dal ricorrente: la Corte ritiene prevalente la giurisprudenza che qualifica il rapporto come funzionale a servizi pubblici
D.L. 138/2011 (art.2, c.3) come modificato dalla L. 148/2011
d.l. 138/11 art. 2, c.3 mod. L. 148/11
Richiamato per profili normativi sul settore; non incide sulla qualificazione di incaricato di pubblico servizio ai fini penali
Bando di gara G.U.R.I. n.95, serie speciale n.5 del 12.08.2011
G.U.R.I. n.95, serie speciale n.5 del 12.08.2011
Richiamato dal ricorrente per contestare la titolarità dei versamenti; la Corte ritiene che la disciplina contrattuale di filiera non escluda la natura pubblicistica dell'attività di raccolta
D.D. 05/03/2012 n. 528 (G.U.R.I. n.73 del 27.03.2012)
Richiamato dal ricorrente come normativa di settore; la Corte non lo ritiene risolutivo rispetto alla qualificazione penale contestata
Massime di principio
- Nella filiera dei giochi in concessione, il raccoglitore delle giocate può essere qualificato come "incaricato di pubblico servizio" e il denaro riscosso diventa di pertinenza pubblica sin dal momento della riscossione: omissioni di versamento prolungate e con atteggiamento appropriativo possono integrare il reato di peculato.
- Il semplice ritardo nei versamenti non esclude il peculato se il ritardo si protrae oltre termini ragionevoli e/o oltre intimazioni amministrative tali da dimostrare l'interversione del titolo del possesso (atteggiamento appropriativo). Occorre valutare la durata e le modalità della sottrazione alla disponibilità dell'ente pubblico.
- Questioni relative alla provenienza delle somme (conti misti, ricavi multipli) richiedono prova specifica; la deposizione di testimoni e la valutazione globale delle prove del merito possono essere decisive e la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e completa.
- La causa di forza maggiore o il caso fortuito deve essere provata in modo concreto e specifico: difficoltà economiche o revoca di autorizzazioni non bastano automaticamente a escludere il reato se l'atteggiamento dell'agente denota appropriazione.
- Il peculato d'uso non è applicabile al denaro (natura fungibile): per il denaro la norma rilevante è il primo comma dell'art. 314 c.p.
- L'attenuante di particolare tenuità ex art. 323-bis richiede valutazione complessiva della gravità del fatto e non è determinata solo dall'entità del danno; importi non esigui o comportamento non collaborativo ostano al riconoscimento.
- In cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: riproporre genericamente le stesse doglianze di merito senza rispondere alle ragioni espresse conduce spesso all'inammissibilità del ricorso.
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