Cassazione Penale, Sentenza n. 41478/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere contestando la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai reati associativi (art. 416-bis c.p.) e a quelli connessi alle armi: si censura la valutazione del Tribunale che avrebbe ritenuto provata la partecipazione al sodalizio senza elementi sufficienti e senza evidenza che le armi in disponibilità del ricorrente fossero a disposizione dell'associazione; si contesta inoltre l'interpretazione attribuita alle intercettazioni telefoniche e ad altri elementi indiziari
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente siano in massima parte questioni di fatto concernenti la valutazione delle intercettazioni e di altre fonti probatorie (tra cui una precedente condanna definitiva per 416-bis, la partecipazione a riunioni della famiglia mafiosa e riprese video che lo mostrano mentre brandisce una pistola), non sindacabili in sede di legittimità salvo carenza o manifesta illogicità della motivazione. Perciò la valutazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e logica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Rilevata la precedente condanna definitiva del ricorrente per partecipazione all'associazione mafiosa e ritenuta la sussistenza di indizi (riunioni mafiose, intercettazioni, riprese video) che giustificano la custodia cautelare per il medesimo reato
artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Le contestazioni relative a concorso in coltivazione illecita di marijuana sono fondate su indizi investigativi valutati congruamente dal giudice; la censura difensiva sulla valutazione dei fatti è questione di merito non sindacabile in cassazione
artt. 56, 629, 628, 416-bis.1 cod. pen.
Riguardano la tentata estorsione aggravata e l'aggravante di associazione mafiosa; il Tribunale ha ritenuto gli elementi indiziari sufficienti a fondare il provvedimento cautelare
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamata in relazione alla continuazione e all'aggravazione delle condotte; la Corte non ha ritenuto viziata la valutazione del Tribunale sull'aggravazione delle ipotesi di reato
legge n. 895/1967 (artt. 2, 4, 7) [norme sulle armi]
Le norme sulle armi sono richiamate per le contestazioni relative alla detenzione e disponibilità di armi; il Tribunale ha ritenuto corroborati gli indizi (video, intercettazioni) sulla detenzione e sull'eventuale utilizzo nell'ambito associativo
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura difensiva ma la Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente di sostituirsi alla valutazione di merito sulle intercettazioni e sugli indizi, salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione
Massime di principio
- In Cassazione le censure che pongono questioni di fatto (interpretazione delle intercettazioni, valutazione dell'attendibilità di riprese video, pesatura degli indizi) sono di norma inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione quali la mancanza o la manifesta illogicità
- Una precedente condanna definitiva per reati associativi costituisce elemento significativo ai fini della valutazione della gravità indiziaria in successivi provvedimenti cautelari
- Le intercettazioni, anche se criptiche, e le immagini di video-sorveglianza possono costituire elementi indiziari rilevanti se la loro interpretazione appare logica e congrua rispetto alle massime di esperienza
- Per contestare la sussistenza della gravità indiziaria in sede di legittimità è necessario dimostrare profili di illegittimità giuridica o palesi illogicità nella motivazione del giudice di merito, non basta la mera diversa interpretazione dei fatti
- La contestazione circa la disponibilità di armi all'interno di un'associazione mafiosa richiede elementi concreti che colleghino le armi al sodalizio; tuttavia, anche indizi convergenti (riprese, intercettazioni, comportamento pregresso) possono giustificare misure cautelari se valutati congruamente dal giudice
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