Cassazione Penale, Ordinanza n. 29897/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non individuava in modo puntuale i rilievi mossi contro una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata: non confrontandosi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, non indicava gli specifici elementi di fatto o di diritto posti a base dell'impugnazione e non consentiva al giudice di legittimità di svolgere il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la sua genericità, quando non consenta di individuare con precisione le censure contro la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la doglianza che si limiti a denunciare in modo astratto errori di legge o vizi motivazionali, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La specificità del motivo richiede l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che sorreggono la censura, così da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione il thema decidendum e svolgere il sindacato richiesto.
- Quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e il ricorso non offra critiche puntuali, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare nel merito la responsabilità penale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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