Sentenza n. 2150/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del TAR che imponeva la riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali e il pagamento dei relativi interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1344/2025 del TAR Sicilia, con la quale l’INPS era stato condannato a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e a corrispondere le somme risultanti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. I ricorrenti hanno dedotto di non avere ricevuto alcuna liquidazione dopo la pubblicazione della sentenza e hanno chiesto, oltre alla definizione del giudizio, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma a titolo di astreinte in caso di persistente inadempimento. Nel corso del giudizio l’INPS ha depositato prospetti di liquidazione e pagamento, rappresentando di avere integralmente eseguito la sentenza. I ricorrenti hanno confermato che, dopo la proposizione del ricorso, era intervenuto il pagamento integrale delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’esecuzione integrale del titolo giudiziale mediante il pagamento delle somme dovute ha soddisfatto completamente la pretesa sostanziale azionata. Il giudice ha tuttavia posto le spese a carico dell’INPS secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il pagamento intervenuto in corso di causa ha infatti dimostrato che, al momento della proposizione del ricorso, sussisteva una posizione debitoria dell’Istituto e che l’azione di ottemperanza era giustificata. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 900, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta né è stata applicata l’astreinte, essendo intervenuta l’integrale esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza rimasta inizialmente ineseguita.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Prevede i sei scatti stipendiali da includere nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Impone il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, come previsto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
art. 91 c.p.c.
Applicato ai fini della condanna alle spese della parte resistente, virtualmente soccombente per avere adempiuto soltanto nel corso del giudizio.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente per liquidare i compensi secondo i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari, in relazione alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- L’integrale esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, dell’obbligo sancito dal titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale dell’istante risulti interamente soddisfatta.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- L’adempimento intervenuto in corso di giudizio costituisce elemento idoneo a dimostrare che, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, sussisteva un’inadempienza dell’amministrazione rispetto al titolo esecutivo.
- La nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora non sono necessarie quando, prima della decisione, l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →