Sentenza del 06/12/2021 n. 38481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva omesso il versamento dell'IVA dovuta per il 2009 entro il termine del 16 gennaio 2009. Prima della procedura concordataria la società ha poi presentato domanda di concordato (marzo) e successivamente il liquidatore ha versato solamente l'imposta (ottobre) senza sanzioni né interessi. L'Agenzia contestò l'omesso pagamento degli accessori (sanzioni e interessi), notificando avvisi d'irregolarità e successivamente una cartella di pagamento per sanzioni e interessi. La società impugnò ottenendo l'annullamento in primo grado e la conferma in appello; l'Agenzia ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo che le sanzioni e gli interessi erano dovuti nonostante l'apertura della procedura di concordato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo di impugnazione. Ha affermato che le violazioni tributarie e i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni realizzati anteriormente all'apertura della procedura concorsuale rimangono produttivi di sanzioni e accessori: tali sanzioni costituiscono crediti concorsuali dell'amministrazione. La Corte ha inoltre valorizzato la possibilità di irrogazione immediata delle sanzioni tramite iscrizione a ruolo e conseguente emissione della cartella (ai sensi del D.Lgs. 472/1997, art.17), dichiarando irrilevanti gli avvisi d'irregolarità previsti dal previgente DPR 633/1972. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria in diversa composizione per esaminare anche le questioni residue (es. interessi), condannando alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Richiamato dall'Agenzia nel ricorso; nella vicenda non ha impedito l'applicazione delle sanzioni per violazioni antecedenti alla procedura concorsuale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 6
Prevedeva avvisi d'irregolarità; la Corte ha ritenuto che tale disciplina sia stata implicitamente superata dall'introduzione dell'irrogazione immediata delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art.17), rendendo gli avvisi non prodromici all'iscrizione a ruolo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 3
Stabilisce l'irrogazione immediata delle sanzioni (misura del 30% per omesso versamento) e legittima l'iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione; la Corte l'ha ritenuto norma chiave per consentire l'emissione della cartella sanzionatoria anche se il contribuente è in procedura concorsuale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 24, comma 1
Prevede che per la riscossione delle sanzioni si applichino le disposizioni sulla riscossione dei tributi; la Corte lo interpreta nel senso che le sanzioni diventano crediti soggetti alle regole concorsuali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Consente l'impugnazione degli atti impositivi davanti alla Commissione tributaria; la Corte ha ritenuto che la cartella è impugnabile anche nei motivi di merito della pretesa.
Legge fallimentare, art. 168
Prevede la sospensione delle azioni esecutive dei creditori dalla pubblicazione del ricorso fino all'omologazione; la Corte ha distinto tale divieto dall'emissione della cartella, ritenendo che la notifica della cartella non costituisce di per sé un'intimazione esecutiva impedita dall'art. 168.
Codice civile, art. 2740
Principio della responsabilità patrimoniale del debitore per obbligazioni; la Corte lo richiama per sottolineare che l'apertura della procedura concorsuale non interrompe la responsabilità del contribuente.
Codice civile, art. 2752
Disciplina la graduazione dei crediti in caso di concorso di creditori; la Corte ritiene che postergare le sanzioni violerebbe disciplina imperativa e permetterebbe di eludere il pagamento delle sanzioni a danno dell'erario.
Massime di principio
- Se l'obbligazione tributaria (imposta e relativa violazione) è sorta prima dell'apertura di una procedura concorsuale (concordato o fallimento), sanzioni e interessi connessi restano dovuti e costituiscono crediti concorsuali dell'amministrazione.
- L'apertura della procedura concorsuale non estingue né sospende automaticamente l'irrogazione delle sanzioni tributarie: la procedura non può essere invocata come causa di forza maggiore per elidere le sanzioni.
- La normativa sul recupero delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art.17) consente l'irrogazione immediata delle sanzioni tramite iscrizione a ruolo e emissione della cartella anche senza previa contestazione; tali atti sono impugnabili davanti alla Commissione tributaria.
- Gli avvisi d'irregolarità previsti dal previgente DPR 633/1972 non sono più condizione necessaria per l'iscrizione a ruolo delle sanzioni: l'amministrazione può procedere direttamente secondo la disciplina vigente.
- La notifica della cartella di pagamento costituisce comunicazione della pretesa sanzionatoria e può essere impugnata; il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dalla legge fallimentare non impedisce di per sé l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella, ma può incidere sui rimedi esecutivi concreti a seconda dei tempi e delle modalità.
- In casi analoghi conviene valutare tempestivamente il pagamento delle somme dovute o contestare formalmente le pretese prima dell'iscrizione a ruolo; in caso di procedura concorsuale è fondamentale coordinare le azioni tra debitore, curatore/ liquidatore e amministrazione finanziaria.
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