Cassazione Civile, Sentenza n. 20008/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Napoli che, nel valutare il diritto all'indennizzo ex L. 89/2001 per la durata irragionevole della procedura fallimentare De Asmundis (pendente circa 26 anni), aveva ritenuto ragionevole la durata della procedura in sette anni e aveva applicato il parametro minimo di liquidazione di Euro 400,00 per anno. Il motivo unico denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, della L. 89/2001 nella parte in cui il legislatore ha fissato in sei anni la durata ragionevole delle procedure concorsuali, nonché violazioni degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 6 par. 1 e 13 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello non poteva sostituire il termine legale di sei anni con un termine di sette anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha interpretato il comma 2-bis dell'art. 2 L. 89/2001 (introdotto dall'art. 55 del d.l. n. 83/2012, conv. L. 134/2012) come una predeterminazione legislativa: il termine di sei anni per la conclusione della procedura concorsuale 'si considera rispettato' e non è soggetto a autonoma valutazione discrezionale del giudice. Tuttavia la Corte ha precisato che la fissazione di tali parametri non esclude che il giudice, dando conto in motivazione, possa valutare gli elementi indicati nel comma 2 (complessità del caso, oggetto, comportamento delle parti e del giudice, ecc.) per misurare la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato. Il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuova valutazione alla luce del principio di diritto enunciato. La Corte ha anche dichiarato che dovranno essere decise le spese di giudizio in sede di rinvio.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 (comma 2, comma 2-bis, comma 2-ter)
si considera rispettato il termine ragionevole se ... la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni
La Corte ha ritenuto che il comma 2-bis sia una predeterminazione normativa vincolante: il termine di sei anni per le procedure concorsuali 'si considera rispettato' e non è suscettibile di autonoma valutazione discrezionale del giudice, salvo che il giudice utilizzi gli elementi del comma 2 per misurare la durata irragionevole imputabile allo Stato e motivi la decisione.
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 55 (convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
Ha introdotto la riforma che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 della L. 89/2001, fissando termini predeterminati per la durata ragionevole dei vari procedimenti e orientando la finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24 e 111
Richiamati dai ricorrenti come diritti invocati (accesso alla giustizia e giusto processo), la Corte li ha considerati nel quadro della necessità di conformare la disciplina nazionale all'interpretazione dei principi dell'equo processo.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 par. 1 e art. 13
Richiamata la giurisprudenza della Corte EDU quale parametro interpretativo: la riforma nazionale è stata valutata entro il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nella costruzione di rimedi interni e nella determinazione di misure compensative.
Sentenza Corte Costituzionale n. 36/2016 (richiamata)
La Corte Costituzionale aveva censurato l'applicazione del comma 2-bis in alcuni aspetti, sottolineando il carattere vincolante della formula 'si considera rispettato' e la scelta del legislatore di sottrarre parte della discrezionalità giudiziaria alla determinazione della durata ragionevole.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. sezioni seconde e pronunce ante 2012)
La Corte ha evocato precedenti secondo i quali, per ricorsi introdotti prima dell'11/9/2012, la durata ragionevole delle procedure concorsuali poteva essere valutata in 7 anni in presenza di particolare complessità; ma dopo la riforma del 2012 il termine di sei anni diventa parametro predeterminato.
Massime di principio
- Per procedure concorsuali iniziate dopo l'entrata in vigore della riforma (post 11/9/2012) la chiusura entro sei anni crea una presunzione legale che esclude il diritto automatico all'indennizzo: il giudice non può sostituire tale termine con uno più alto senza motivare fondatamente l'eccezione sulla base degli elementi del comma 2.
- Per procedimenti iniziati prima del 11/9/2012 continua a trovare applicazione la valutazione casistica e comparativa della durata ragionevole (anche fino a sette anni per casi particolarmente complessi), secondo la giurisprudenza anteriore alla riforma.
- Il computo della durata deve avere inizio con il deposito del ricorso introduttivo o con la notificazione dell'atto di citazione; il giudice, anche se vincolato dalla presunzione temporale, deve comunque esporre in motivazione l'analisi degli elementi previsti dal comma 2 per determinare la parte della durata effettivamente imputabile allo Stato.
- La norma 2-bis non è necessariamente di natura meramente 'tendenziale': la formulazione 'si considera rispettato' produce una forte presunzione legale a favore della non indennizzabilità se il termine è rispettato; l'eventuale prova contraria richiede una motivazione specifica e fondata sui criteri del comma 2.
- In ipotesi di controversia simile, è utile verificare la data di inizio del processo (per stabilire la disciplina applicabile), documentare la durata effettiva e le sue cause e predisporre argomentazioni concrete sui criteri del comma 2 (complessità, comportamento delle parti e dell'autorità) qualora si contesti che la durata rientri nel limite 'considerato rispettato'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19754/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19755/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19765/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19766/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19767/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19768/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →