Cassazione Penale, Ordinanza n. 18297/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I motivi dedotti sono stati due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorso mirava quindi a censurare sia il trattamento sanzionatorio sia la mancata concessione del beneficio attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura sulla pena non fosse scrutinabile in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e il giudice di merito aveva applicato una pena collocata in misura media o prossima al minimo edittale, scelta insindacabile se ricondotta ai criteri dell'art. 133 c.p. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto manifestamente infondato il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla negativa personalità dell'imputato e dal suo comportamento processuale, segnato da parziali ammissioni e omissioni rilevanti su precedenti condanne estere. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato per la continuazione nel reato contestato in concorso formale/procedimento unitario
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in ipotesi di lieve entità
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in presenza di elementi negativi di personalità e di condotta processuale non collaborativa
art. 133 c.p.
i criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; la motivazione è sindacabile solo se la pena è irrogata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
citata a sostegno del principio sulla limitata sindacabilità della determinazione della pena se collocata in misura media o vicina al minimo edittale
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013
citata a sostegno del medesimo principio sulla motivazione della pena
Massime di principio
- La censura sulla quantificazione della pena non è ammissibile in cassazione quando il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e ha irrogato una sanzione collocata in misura media o prossima al minimo edittale; in tal caso la scelta è sostanzialmente riservata alla discrezionalità del giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi concreti relativi alla personalità dell'imputato e al suo comportamento processuale, purché la motivazione sia non apparente e logicamente coerente.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della dosimetria della pena o la ponderazione degli elementi sfavorevoli e favorevoli compiuta dal giudice di merito, salvo deficit motivazionale rilevante o violazione di specifici parametri legali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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