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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Palermo, Sezione 3

per accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. l’obbligo dell’Amministrazione comunale di Palermo di rilasciare l’attestazione ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, richiesta con istanza in data 4/5/ marzo 2025 e/o di dare seguito all’istanza con la quale, nel silenzio degli uffici, venne richiesto l’intervento sostitutivo;

Giustizia amministrativa202502030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull'istanza di permesso di costruire e sulla richiesta di attestazione della formazione del silenzio-assenso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietarie richiedenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti avevano presentato un'istanza per il rilascio di un permesso di costruire relativo alla realizzazione di un fabbricato su un'area di loro proprietà e, decorso il termine previsto dalla legge, avevano chiesto allo Sportello unico per l'edilizia il rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, relativa al decorso dei termini e all'eventuale formazione del silenzio-assenso. Anche su tale richiesta l'Amministrazione era rimasta inerte. Ai sensi dell'art. 117 c.p.a., le ricorrenti hanno chiesto di accertare l'obbligo del Comune di concludere il procedimento, di rilasciare l'attestazione, di fissare un termine per provvedere e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il termine legale di novanta giorni per definire l'istanza di permesso di costruire era decorso e che dagli atti non risultavano determinazioni comunali idonee a prolungarlo. Ha quindi accertato l'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha precisato che il Comune deve verificare l'eventuale esistenza delle circostanze ostative previste dall'art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, in particolare vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e provvedimenti di diniego. In caso di mancato adempimento, è stato nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento regionale urbanistica dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, con facoltà di delega. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Corte dei conti al passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 2, comma 8, l. n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere in caso di inerzia e la fissazione del termine per la conclusione del procedimento, con possibile nomina di un commissario ad acta.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di Permesso di costruire si intende formato il silenzio/assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 07.08.1990 n. 241. [...] Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo Sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti

    Decorso il termine legale, in assenza di diniego motivato e salvo le circostanze ostative previste dalla disposizione, può formarsi il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire. Lo Sportello unico deve rilasciare entro quindici giorni l'attestazione del decorso dei termini oppure comunicare l'esistenza di integrazioni, attività istruttorie inevase o dinieghi.

  • art. 1 l.r. n. 16/2016

    Recepisce in Sicilia la disciplina dell'art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; secondo la sentenza, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    Impone alla Segreteria, al passaggio in giudicato della sentenza, la trasmissione telematica della copia integrale alla Corte dei conti di Palermo.

Massime di principio

  • Quando il termine legale per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire è decorso senza un diniego motivato o altra determinazione idonea a definire il procedimento, l'amministrazione è tenuta a provvedere sulla richiesta dell'interessato di attestazione del decorso dei termini e degli effetti del silenzio, previa verifica delle eventuali circostanze ostative previste dalla legge.
  • L'accertamento giudiziale dell'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. non comporta automaticamente il riconoscimento definitivo della formazione del silenzio-assenso quando debbano ancora essere verificate circostanze ostative, quali vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, richieste istruttorie inevase o provvedimenti di diniego.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice deve fissare all'amministrazione un termine per concludere il procedimento e può nominare un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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