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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05870/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza del G.U.P. che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Il ricorrente deduceva, in sostanza, la violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., censurando anche la motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte rileva però che, nel rito ex art. 444 c.p.p. e nei limiti dell'impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è deducibile un vizio di motivazione e che l'imputato, scegliendo il rito speciale, rinuncia implicitamente a contestare colpevolezza, qualificazione giuridica ed elementi circostanziali del reato. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo non consentito.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di patteggiamento; dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa. La decisione si fonda sul rilievo che il motivo dedotto esula dai casi di impugnazione tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che non è deducibile il vizio di motivazione né la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. oltre tali limiti.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non può essere invocata in cassazione contro la sentenza di patteggiamento al di fuori dei limiti impugnatori stabiliti dalla legge.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato indirettamente come rito speciale di applicazione della pena su richiesta, cui l'imputato accede accettando i relativi effetti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'impugnazione della sentenza applicativa della pena è ammessa solo per le violazioni di legge tassativamente previste; non è consentita la censura di motivazione.

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.

    Consente la declaratoria di immediata inammissibilità del ricorso quando il vizio sia manifesto, con le conseguenze economiche previste.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili doglianze che deducano meri vizi di motivazione.
  • La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé proponibile in cassazione avverso il patteggiamento, se non nei casi espressamente consentiti dalla disciplina speciale.
  • La scelta del rito di applicazione della pena comporta un'implicita rinuncia a contestare colpevolezza, qualificazione giuridica del fatto ed elementi circostanziali, con conseguente compressione delle questioni deducibili in impugnazione.
  • Quando il ricorso è fondato su un motivo manifestamente non consentito, la Corte può dichiararne l'immediata inammissibilità con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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