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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35997/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate sulla pensione di un iscritto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 2009-2013. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del pensionato dichiarando illegittime le trattenute; la Corte d'appello aveva confermato tale decisione. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, denunciando la violazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 509/1994, della L. n. 335/1995, della L. n. 296/2006, della L. n. 147/2013, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, del proprio regolamento previdenziale e della delibera del 27 giugno 2013, oltre che degli artt. 3, 23 e 38 Cost. La tesi della ricorrente era che l'ente privatizzato potesse introdurre il prelievo per esigenze di equilibrio di bilancio e di stabilità gestionale. Il resistente ha controricorso chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi alla luce di un orientamento di legittimità ormai consolidato. Ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché un tale prelievo non incide sui criteri di calcolo della pensione ma integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. La decisione impugnata, che aveva riconosciuto l'illegittimità delle trattenute, è stata quindi confermata. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato altresì disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. n. 509/1994

    non attribuisce alle casse privatizzate il potere di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate in base ai criteri vigenti.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    non può essere utilizzato per giustificare un prelievo che sostanzialmente si risolve in una prestazione patrimoniale imposta.

  • Delibera CNPADC del 27 giugno 2013

    non è idonea a fondare legittimamente il contributo di solidarietà oggetto di causa.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente come norma di sistema, ma ritenuto non decisivo per legittimare il prelievo sulle pensioni già determinate.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    invocato dalla ricorrente in tema di equilibrio finanziario degli enti privatizzati, ma non ritenuto sufficiente a consentire il prelievo impugnato.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha invece valorizzato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che qualifica analoghi prelievi come prestazioni patrimoniali imposte.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della legittimità del contributo di solidarietà contestato.

  • art. 3 Cost.

    invocato nel ricorso, senza che la Corte ne ricavasse un fondamento per legittimare il prelievo.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge, non adottabile autonomamente dalla Cassa.

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel ricorso, ma non idoneo a superare il principio per cui il prelievo deve avere base legale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo per relationem alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il regime del contributo unificato dovuto in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    giustifica l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati, anche quando perseguano finalità di equilibrio finanziario e stabilità della gestione, non possono introdurre autonomamente prelievi che incidano su pensioni già liquidate secondo i criteri legali o regolamentari applicabili.
  • Un contributo di solidarietà applicato al trattamento pensionistico già determinato non costituisce un criterio di calcolo della pensione, ma una prestazione patrimoniale imposta; come tale richiede una base legislativa ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • La mera previsione contenuta in un regolamento dell'ente o in una delibera interna non basta a legittimare un prelievo patrimoniale sui pensionati se manca una norma di legge che lo autorizzi espressamente.
  • Quando la questione è già coperta da un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può aderire alle precedenti decisioni senza nuova motivazione estesa, richiamando le relative ragioni per relationem.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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