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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29119/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo risulta che il ricorrente lamentava, in sostanza, vizi della motivazione della sentenza impugnata quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; tuttavia la Corte di cassazione rileva che il motivo era formulato in modo del tutto generico, perché non si confrontava realmente con la motivazione di appello e non spiegava in cosa consistessero gli asseriti evidenti vizi logici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo affetto da assoluta genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, la quale aveva già motivato in modo congruo sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del reato ascritto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che la sentenza di appello aveva motivato congruamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato quale base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: una censura meramente assertiva o apodittica è inammissibile per genericità assoluta.
  • Quando la sentenza di merito abbia già offerto una motivazione congrua sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il ricorrente deve indicare puntualmente i profili di illogicità o contraddittorietà della decisione; la sola contestazione generica non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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