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Sentenza

Sentenza n. 1501/2026 - Roma, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 10243/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 38646/2018, pubblicata in data 20/11/2019 e notificata il 22/10/2023, passata in giudicato. nonchè con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202504010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla seconda posizione economica ATA e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per accertare l’inottemperanza del Ministero all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire, dal 1° settembre 2011, il beneficio economico della seconda posizione economica ATA previsto dal CCNL del 7 agosto 2014, condannando il Ministero al pagamento di euro 9.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché delle spese di lite. È stata inoltre richiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, rilevando che l’attività necessaria per dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato non risultava svolta e che il Ministero non aveva dimostrato né l’adempimento né l’esistenza di sopravvenienze ostative. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, il direttore generale competente del Ministero, attribuendogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che la penalità decorra soltanto dall’eventuale inosservanza dei termini fissati nel dispositivo e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dall’eventuale inosservanza dei termini assegnati nel dispositivo ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento del giudicato, l’amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione o l’esistenza di sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il titolo e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in relazione al ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma decorre dall’eventuale inosservanza dei termini stabiliti dal giudice per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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