Sentenza n. 810/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”, e dei relativi elenchi allegati contenenti la graduatoria secondo la quale il Comune ricorrente in posizione 309 è ammesso ma non agevolabile per carenze di risorse; - del decreto dirigenziale del 16 gennaio 2020, n. 226, avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Accertamento. Impegno somme e approvazione della graduatoria provvisoria” e dei relativi elenchi allegati; - dei verbali della Commissione di Valutazione del 14 marzo 2019, n. 1, del 18 marzo 2019, n. 2; del 19 marzo 2019, n. 3; del 21 marzo 2019, n. 4; del 25 marzo 2019, n. 5; dell’8 aprile 2019, n. 6; del 28 giugno 2019, n. 7; del 22 luglio 2019, n. 8; - di tutti gli atti presupposti e conseguenti, in particolare della graduatoria definitiva allegata al decreto dirigenziale n. 14118 del 2020 e di eventuali decreti di finanziamento emessi e convenzioni stipulati successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva della procedura regionale per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, con ammissione del progetto ma mancato finanziamento per esaurimento delle risorse
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato gli atti della procedura, deducendo, in primo luogo, il difetto o l'insufficienza della motivazione delle valutazioni della commissione, poiché dai verbali non sarebbero emersi i criteri concretamente utilizzati e l'amministrazione si sarebbe limitata ad attribuire punteggi numerici. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli obblighi derivanti da un verbale d'intesa sottoscritto con la Regione dopo la graduatoria provvisoria. Tale verbale prevedeva, tra l'altro, l'impegno del Comune a rimodulare il progetto e presentare ulteriore documentazione, nonché l'impegno regionale a emettere il decreto di finanziamento e a stipulare una successiva convenzione. Il Comune ha sostenuto che la Regione, omettendo di dare seguito all'intesa e non finanziando il progetto nella graduatoria definitiva, avesse violato un accordo tra amministrazioni riconducibile all'art. 15 l. 241/1990. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la lesione sarebbe derivata dalla graduatoria provvisoria, non da quella definitiva, e ha contestato sia la censura sulla motivazione sia la rilevanza giuridica del verbale d'intesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, affermando che la lesione si è cristallizzata soltanto con la graduatoria definitiva, mentre la precedente graduatoria provvisoria costituiva un atto endoprocedimentale, soggetto a modifiche all'esito delle istanze di riesame. Non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con gli altri Comuni finanziati, poiché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. Il primo motivo è stato respinto: il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione tecnica quando i criteri di valutazione siano dettagliati e predeterminati e sia prevista un'adeguata griglia di attribuzione dei punteggi. Nel caso concreto, l'avviso pubblico disciplinava dettagliatamente i criteri all'art. 12 e la commissione aveva determinato i criteri di attribuzione del punteggio nella prima seduta. Anche il secondo motivo è stato respinto. La pubblicazione dell'avviso pubblico aveva determinato un autovincolo per la Regione al rispetto della procedura selettiva, dei criteri della lex specialis e delle valutazioni della commissione. Il verbale d'intesa, intervenuto nel corso della procedura, costituiva un'anomalia procedimentale inidonea a incidere sulla selezione dei progetti, poiché avrebbe interferito con la procedura concorrenziale, compresso la discrezionalità della commissione e violato i principi di imparzialità e par condicio. Il verbale non è stato qualificato come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990 preordinato all'erogazione del finanziamento, che poteva essere concesso soltanto all'esito della procedura selettiva prevista dalla legge e dall'avviso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione tecnica quando i criteri siano dettagliati, predeterminati e accompagnati da un'adeguata griglia di valutazione.
art. 12 dell'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria
La disposizione ha predeterminato i criteri di valutazione e le modalità dell'istruttoria, vincolando l'amministrazione al loro rispetto.
art. 15 l. 241/1990
L'intesa tra amministrazioni non può essere qualificata come accordo preordinato all'erogazione di un finanziamento quando il finanziamento è subordinato all'esito di una procedura selettiva disciplinata dalla legge e dalla lex specialis.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito richiamato nel provvedimento.
Massime di principio
- La graduatoria definitiva di una procedura comparativa costituisce il provvedimento lesivo finale; la graduatoria provvisoria, espressamente soggetta a riesame e modifiche, ha natura endoprocedimentale e non determina, di regola, la decorrenza dell'onere di impugnazione della posizione finale.
- Il punteggio numerico è motivazione sufficiente della valutazione tecnica di una commissione quando i criteri di valutazione siano dettagliati e predeterminati, siano stabiliti i punteggi minimo e massimo e risulti previamente definita un'adeguata griglia di attribuzione.
- La pubblicazione di un avviso pubblico determina un autovincolo dell'amministrazione, che deve rispettare le regole della lex specialis, i criteri di valutazione e la procedura comparativa ivi stabiliti.
- Un'intesa intervenuta tra amministrazione procedente e concorrente durante una procedura selettiva non può attribuire direttamente il finanziamento né interferire con la valutazione comparativa, poiché ciò comprimerebbe la discrezionalità della commissione e violerebbe imparzialità e par condicio.
- Un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990 non può essere validamente invocato per ottenere un finanziamento che, secondo la legge e l'avviso pubblico, può essere concesso soltanto all'esito di una procedura selettiva.
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