Sentenza n. 1016/2026 - Milano, Sezione 2
per l'integrale attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2791 del 2023, anche mediante l'eventuale sostituzione del Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 2791 del 2023, già resa in un precedente giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per ottenere la piena attuazione della sentenza n. 2791 del 2023, chiedendo anche l'eventuale sostituzione del commissario ad acta. Nelle more del giudizio, il Ministero ha dato integrale esecuzione alla precedente pronuncia. La difesa della ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la piena soddisfazione della pretesa della ricorrente mediante l'integrale esecuzione della sentenza n. 2791 del 2023 eliminasse l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Ministero è stato condannato alle spese in quanto parte virtualmente soccombente, con liquidazione di euro 500,00 oltre accessori di legge, spese generali, contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la disciplina della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale base della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà integrale esecuzione alla pronuncia da ottemperare, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa, anche se il ricorrente non ha più interesse alla decisione di merito.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese dell'amministrazione che abbia eseguito il giudicato nelle more del giudizio, potendo essa essere considerata parte virtualmente soccombente.
- Le spese possono essere distratte in favore del difensore che dichiari di averle anticipate e non riscosse, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
Come è indicizzato
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