Sentenza n. 358/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto n. 7563 del 21/07/2021, comunicato il 22.7.2021, con cui è stato statuito di “...- dichiarare concluso il procedimento di revoca del contributo nei confronti dell'ENTE Do.Mi. per la somma di € 270.000,00 avviato con nota prot n. 214132 del 11.05.2021, ...; revocare all'ente Do.Mi, ..., il beneficio del finanziamento di euro 270.000,00 di cui all'Avviso pubblico allegato al DDG n. 8714 de l9/07/2019 e alla Convenzione repertorio n. 6288 del 17/12/2019 - codice progetto E 4091- profilo di “Operatore del benessere: estetica”; chiedere all'Agenzia Assicurativa ABC Asigurari Reasigurari S.A. -... con quale l'ente Do.Mi. ha stipulato la Polizza fideiussoria n. II-001773, emessa in data 23/01/2020 a garanzia dell'anticipazione liquidata, il rimborso di € 45.000,75 (quarantacinquemila/00 pari al 50% del finanziamento assegnato per la prima annualità)”; - ove occorra, di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale e, in particolare, dei seguenti atti: 1) la nota prot. n. 330990 del 22/07/2021 avente ad oggetto “Richiesta rimborso I^ anticipazione corso codice progetto n. 7249 Associazione Do.Mi. Polizza Fideiussoria n. II- 001774 emessa in data 23/01/2020 e notifica D.D.G. n. 7754 del 21/07/2021 di revoca del beneficio”; 2) la nota siar prot. n. 183264 del 21.04.2021, “con la quale la Responsabile del procedimento ha rappresentato all'Ente Do.Mi. che era stata trasmessa una programmazione e non i dati richiesti ai sensi dell'art. 19 dell'Avviso pubblico di cui al DDG n. 6598 del 21 giugno 2017, invitando l'Ente medesimo a trasmettere, entro e non oltre 5 giorni dalla data della ricezione della suddetta nota, i dati secondo il modello a suo tempo trasmesso che veniva ulteriormente fornito”; 3) la nota prot. 214132 del 11.5.2021 con cui è stato avviato il procedimento di revoca; 4) la nota siar prot. n. 228014 del 19.05.2021, “con la quale veniva fatto rilevare all'ente Do.Mi. che dal monitoraggio non si evinceva il periodo di riferimento, che risultavano essere state svolte n. 118 ore di laboratorio di attività pratica in modalità FAD, che l'ultimo calendario trasmesso risultava risalire alla data del 15/10/2020 e che le attività risultavano sospese dal 26/10/2020 per come dallo stesso Ente comunicato”; 5) la scheda di accertamento n. 3959/2021 allegata all'atto di revoca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di revoca di un finanziamento per un corso di formazione professionale e richiesta di rimborso dell'anticipazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ricorrente aveva impugnato il decreto regionale che aveva dichiarato concluso il procedimento di revoca, revocato il finanziamento di 270.000 euro assegnato per un corso di formazione professionale e richiesto il rimborso dell'anticipazione di 45.000 euro, nonché gli atti presupposti, tra cui le richieste di integrazione dei dati di monitoraggio, l'avvio del procedimento di revoca, la contestazione delle irregolarità nello svolgimento delle attività formative e la scheda di accertamento. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato che l'ente era stato dichiarato fallito e che il fallimento era stato chiuso, con cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, chiedendo che fosse rilevato il sopravvenuto difetto di interesse, senza formulare una dichiarazione diretta a provocare l'interruzione del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la cancellazione dal registro delle imprese costituisce un fenomeno estintivo idoneo a privare la società della capacità di stare in giudizio, ma che la dichiarazione del procuratore relativa all'evento interruttivo produce l'interruzione soltanto quando sia intenzionalmente diretta a conseguire tale effetto. Nel caso concreto, la dichiarazione contenuta nella memoria era invece finalizzata a rappresentare una circostanza sopravvenuta idonea a far venir meno l'interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
integrale rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile
La disciplina dell'interruzione del processo prevista dal codice di procedura civile si applica anche al processo amministrativo.
art. 300 c.p.c.
disciplina dell'interruzione del processo
La dichiarazione del procuratore della parte costituita relativa al verificarsi di un evento interruttivo deve essere intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione; la mera comunicazione informativa dell'evento non produce tale effetto.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, per effetto del rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a., trova applicazione la disciplina dell'art. 300 c.p.c. sull'interruzione del processo.
- La dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita circa un evento idoneo a determinare l'interruzione del processo produce tale effetto soltanto se manifesta la volontà di provocare l'interruzione; la mera esposizione informativa dell'evento non è sufficiente.
- La cancellazione dal registro delle imprese costituisce un fenomeno estintivo che priva l'ente della capacità di stare in giudizio, ma la sua rilevanza processuale dipende, quando l'ente sia costituito tramite procuratore, dalle modalità e dalla finalità della dichiarazione resa dal difensore.
- Quando, dopo la cancellazione dell'ente ricorrente dal registro delle imprese, il difensore rappresenti la circostanza esclusivamente come causa del venir meno dell'interesse alla decisione e non come dichiarazione diretta a ottenere l'interruzione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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