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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41903/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società, contestandosi l'omessa contabilizzazione di polizze fideiussorie rilasciate dalla società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, rigettando l'appello dell'Ufficio, aveva ritenuto illegittimo l'avviso per violazione dell'art. 12, comma 2, della L. n. 212 del 2000, per mancata informazione del contribuente sulle ragioni della verifica al momento dell'accesso, e aveva valorizzato anche i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza della L. n. 241 del 1990. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha sostenuto che l'art. 12 dello Statuto del contribuente riguarda solo le modalità di svolgimento della verifica, non lo scopo dell'accertamento, sicché il contribuente non può contestare le ragioni della verifica; 2) ha dedotto che, anche a voler ritenere incompleta l'esplicitazione delle ragioni della verifica, ciò non determina nullità dell'avviso di accertamento in difetto di espressa previsione di legge; 3) ha contestato l'applicazione alla materia tributaria dei principi della L. n. 241 del 1990, richiamando l'art. 24 della stessa legge. La Corte ha esaminato anche questioni preliminari di notifica del ricorso, ritenendole rituali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi di ricorso. Ha affermato che l'obbligo informativo previsto dall'art. 12, comma 2, della L. n. 212 del 2000 non è assistito da una sanzione espressa di nullità e che, in materia tributaria, opera il principio di tassatività delle nullità; inoltre, non può desumersi un generale obbligo di contraddittorio preventivo nella fase di mera raccolta degli elementi istruttori, né può applicarsi in modo integrale la disciplina della L. n. 241 del 1990 al procedimento tributario, che resta regolato primariamente dalle norme tributarie e dallo Statuto del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Sicilia e rinviato alla medesima commissione in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 1 e 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    "quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda"

    Gli obblighi informativi previsti all'avvio della verifica non sono espressamente assistiti da nullità dell'atto impositivo; la norma disciplina le modalità della verifica e le garanzie del contribuente, ma non introduce una sanzione invalidante automatica per ogni sua violazione.

  • art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241

    I principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo non si applicano integralmente al procedimento tributario, che è disciplinato prioritariamente da norme speciali.

  • art. 13, commi 1 e 2, L. 7 agosto 1990, n. 241

    "dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano"

    La legge generale sul procedimento amministrativo ha valore residuale in materia tributaria e cede di fronte alla disciplina speciale fiscale.

  • art. 12, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Lo Statuto del contribuente prevede specifiche garanzie nella fase di accesso e verifica, costituendo la disciplina generale di riferimento nel settore tributario.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell'acquisizione degli elementi utili all'accertamento e la regolarità delle verifiche fiscali in materia IVA.

  • art. 63 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli accertamenti e delle verifiche IVA.

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle attività di accertamento e acquisizione di elementi istruttori.

  • art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli accertamenti tributari.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 145 c.p.c.

    La notifica del ricorso per cassazione nei confronti di società di capitali può essere eseguita alternativamente presso la sede sociale o presso la persona fisica che la rappresenta.

  • art. 139 c.p.c.

    In caso di notifica presso studio professionale/domicilio eletto, la consegna a persona addetta allo studio è idonea a perfezionare la notificazione.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato per precisare il rapporto con l'art. 330 c.p.c. nel processo tributario.

  • art. 330 c.p.c.

    Trova applicazione nel processo tributario per la notificazione dell'impugnazione, anche presso il procuratore costituito o il domiciliatario, secondo le regole proprie delle impugnazioni.

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina le notificazioni nel giudizio tributario di merito; è norma speciale rispetto all'art. 170 c.p.c., ma non esclude l'applicazione dell'art. 330 c.p.c. per il ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Unitamente all'art. 49 del medesimo decreto, consente il richiamo alle norme processuali codicistiche ove compatibili.

  • art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario, ove non derogate.

  • art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    La disciplina generale delle nullità degli atti amministrativi non è automaticamente trasponibile in ambito tributario senza coordinamento con le regole speciali fiscali.

Massime di principio

  • Nel procedimento tributario la violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina dello Statuto del contribuente non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
  • In materia tributaria vige il principio di tassatività delle nullità: un vizio procedimentale comporta invalidità solo quando la relativa conseguenza sia prevista dalla legge o sia desumibile da una disciplina speciale compatibile.
  • Non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale preventivo nella sola fase di raccolta degli elementi istruttori; l'Amministrazione può acquisire dati e documenti senza dover previamente informare il contribuente, salvo specifiche previsioni o il diverso regime dei tributi armonizzati.
  • Per i tributi armonizzati l'ordinamento unionale impone il rispetto del contraddittorio prima dell'adozione dell'atto lesivo, ma tale garanzia non si estende alla mera attività istruttoria preliminare di acquisizione delle informazioni.
  • La legge generale sul procedimento amministrativo ha applicazione residuale in materia fiscale: il procedimento tributario è regolato in primo luogo dalle norme tributarie speciali e dallo Statuto del contribuente.
  • La notificazione del ricorso per cassazione in materia tributaria segue le regole dell'art. 330 c.p.c.; per le società di capitali può essere eseguita presso il domicilio eletto o presso il procuratore/domiciliatario, e la consegna a persona addetta allo studio professionale è valida se non specificamente contestata nei suoi presupposti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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