Cassazione Penale, Sentenza n. 49515/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna lamentando la violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva contestata. Sostenevano che dalla lettura dei certificati del casellario giudiziale e dalle date di commissione dei precedenti la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa e che i giudici d'appello non avevano adeguatamente esaminato la richiesta di esclusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che sia il giudice di primo grado sia la Corte d'Appello avessero adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, operando un confronto dialettico tra i fatti nuovi e il pregresso penale: numerosi precedenti specifici, la prossimità temporale tra l'esecuzione delle pene pregresse e i nuovi fatti (per Borrelli meno di 3 anni dall'esecuzione di pena complessiva superiore a 12 anni; per Irco poco più di 1 anno dall'esecuzione di pena complessiva superiore a 6 anni), la natura e la modalità organizzata della condotta (furto in concorso e destinazione al mercato illecito) indicano una maggiore capacità a delinquere non rimossa dagli interventi sanzionatori. La Corte ha inoltre evidenziato che la Corte d'Appello ha comunque rideterminato la pena in termini favorevoli ai condannati. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La Corte ha interpretato l'art. 99 come norma che legittima l'esercizio discrezionale del giudice nell'applicare la recidiva; l'applicazione richiede adeguata motivazione con un confronto dialettico tra i precedenti e il nuovo fatto per accertare una maggiore capacità a delinquere
art. 624 cod. pen. (furto)
Il fatto è stato riqualificato nel reato di furto e la motivazione della Corte ha esaminato la natura del reato e le modalità della condotta come elementi rilevanti ai fini della recidiva
art. 61 n. 7 cod. pen. (circostanza aggravante)
La Corte d'appello ha escluso tale circostanza aggravante; la Cassazione rileva che l'esclusione/valutazione delle aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice e deve essere motivata
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti nella esposizione del motivo in Cassazione; i ricorsi rispettano la sintetica enunciazione prescritta e sono stati comunque esaminati nella loro essenza
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte, dichiarando i ricorsi inammissibili e non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ha disposto la condanna al pagamento delle spese e della somma indicata in dispositivo (3.000 euro ciascuno)
Dottrina/giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. n. 185/2015; sez. 2 n. 50146/2015 ecc.)
Riferimenti giurisprudenziali richiamati per affermare che l'applicazione della recidiva rientra nella discrezionalità del giudice, il quale ha l'onere di fornire adeguata motivazione circa l'idoneità della nuova condotta a dimostrare una maggiore capacità a delinquere
Massime di principio
- La recidiva è valutazione discrezionale del giudice: non è sufficiente l'enunciazione formale dei precedenti; il giudice deve motivare con un confronto tra pregresso penale e nuova condotta per dimostrare una maggiore capacità a delinquere
- Fattori rilevanti per l'accertamento della recidiva includono: omogeneità tipologica dei reati, frequenza e numerosità dei precedenti, modalità organizzative della condotta e prossimità temporale tra precedenti ed evento nuovo
- La semplice richiesta difensiva generica di esclusione della recidiva, senza specifiche argomentazioni, è spesso insufficiente in sede d'appello o di legittimità; l'onere argomentativo grava sulla difesa
- L'applicazione della recidiva può convivere con il riconoscimento di circostanze attenuanti: il giudice può bilanciare gli elementi personali e processuali e rideterminare la pena anche in misura favorevole
- In sede di impugnazione in Cassazione, i ricorsi che non espongono un vizio giuridico concreto e specifico sulla motivazione della recidiva possono essere dichiarati inammissibili come manifestamente infondati
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