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Ordinanza

Ordinanza n. 756/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del Questore di Roma del 1° ottobre 2025 N.9000/Cat.22.B/P.A.S., notificata in data 10 ottobre 2025, con il quale il Questore ha ordinato il ritiro dei documenti di espatrio del ricorrente, nello specifico carta di identità n. -OMISSIS- - ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202600200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Questore di Roma di ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio e degli altri documenti equipollenti al passaporto, ai fini dell'annotazione dell'inibitoria all'espatrio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza con cui il Questore di Roma aveva ratificato la consegna della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento equipollente al passaporto, in ragione della ritenuta sussistenza della condizione ostativa prevista dalla disciplina sui passaporti. Il provvedimento era fondato sull'asserita irrevocabilità di una sentenza penale del Tribunale di Roma del 24 novembre 2022, dalla quale sarebbe derivato l'obbligo di espiare una pena detentiva e di pagare una pena pecuniaria, nonché sull'esistenza di una pena pecuniaria relativa a un decreto penale di condanna del 2 maggio 2019. Il ricorrente ha dedotto l'erroneità del presupposto relativo all'irrevocabilità della sentenza, poiché la stessa era stata tempestivamente appellata e successivamente dichiarata non esecutiva dal Tribunale penale di Roma. Ha inoltre rappresentato di avere pagato la somma iscritta a ruolo in relazione al decreto penale di condanna.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente da parte dell'Amministrazione. Dalla documentazione prodotta, e in particolare dall'ordinanza del Tribunale di Roma del 15 ottobre 2025, è risultato che la sentenza penale indicata come irrevocabile nel provvedimento questorile era stata dichiarata non esecutiva. È inoltre risultato che il ricorrente aveva pagato, il 5 novembre 2025, l'ammenda relativa al decreto penale di condanna. Tali elementi, unitamente al periculum dedotto, hanno giustificato la misura cautelare, non mediante annullamento immediato dell'atto, ma imponendo all'Amministrazione un riesame aggiornato della posizione alla luce delle sopravvenienze documentate. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 5 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 649/1974

    La disposizione è richiamata quale base dell'annotazione dell'inibitoria relativa ai documenti equipollenti al passaporto.

  • art. 3, lettera D, legge sui passaporti

    La disposizione è indicata quale fondamento della condizione ostativa posta a base del ritiro dei documenti di espatrio.

  • art. 55 c.p.a.

    sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di ritiro o inibizione dei documenti validi per l'espatrio è fondato sull'esistenza di una condanna penale irrevocabile, l'Amministrazione deve verificare l'effettiva irrevocabilità e l'esecutività della pronuncia penale; l'erronea qualificazione della sentenza come irrevocabile può giustificare il riesame cautelare dell'atto.
  • Ai fini del riesame di una misura amministrativa fondata anche su una pena pecuniaria, l'Amministrazione deve considerare il pagamento intervenuto successivamente all'adozione del provvedimento, quando tale circostanza incide sulla persistenza della condizione ostativa.
  • La tutela cautelare può essere accordata non attraverso l'immediato annullamento dell'atto, ma disponendo il riesame della posizione da parte dell'Amministrazione, quando emergano documenti idonei a mettere in discussione i presupposti dell'atto e sia allegato un concreto pregiudizio derivante dalla sua esecuzione.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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