Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03230/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, che svolgeva attività di imprenditore agricolo, impugnava un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007 fondato sul metodo sintetico di cui all’art. 38 d.P.R. 600/1973, perché l’Ufficio riteneva che il tenore di vita e gli incrementi patrimoniali rilevati (disponibilità finanziarie, immobili, autovetture, finanziamenti bancari, acquisto di un appartamento e di veicoli di valore elevato) fossero incompatibili con i redditi dichiarati. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 per mancata considerazione di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e per erronea applicazione dell’accertamento sintetico; 2) violazione dell’art. 38 e vizi motivazionali/processuali, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso la natura strumentale di immobili di categoria A/4 rispetto all’attività agricola e avesse omesso di valutare fatti decisivi; 3) nullità della sentenza d’appello per motivazione per relationem ritenuta solo adesiva rispetto a quella di primo grado. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando che l’onere di provare la disponibilità e la durata del possesso di redditi non imponibili grava sul contribuente e che la CTR aveva correttamente applicato i principi sul redditometro e fornito una motivazione sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel redditometro applicabile ratione temporis, l’Ufficio è dispensato da ulteriori prove oltre gli indici di capacità contributiva e il contribuente deve fornire prova documentale contraria di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque dell’insussistenza/misura inferiore del reddito presunto; ha inoltre escluso che gli incrementi patrimoniali del 2009 fossero estranei all’accertamento relativo al 2007, richiamando la presunzione di ripartizione quinquennale delle spese per incrementi patrimoniali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo esame del merito e della prova, non consentito in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la motivazione per relationem della CTR era comunque intellegibile, conteneva una propria disamina delle risultanze processuali e superava il minimo costituzionale di motivazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo vigente ratione temporis, consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; la prova contraria è a carico del contribuente e deve essere documentale, riguardare redditi esenti o soggetti a ritenuta o dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    È la base formale dei motivi di ricorso prospettati; la Corte esclude che le doglianze articolate integrino un errore di diritto o un vizio motivazionale idoneo a fondare l’accoglimento.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, impedendo di individuare il thema decidendum e la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre, insieme all’art. 132 c.p.c., a definire il contenuto minimo della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • artt. 25 e 31 d.P.R. n. 917 del 1986

    I redditi dominicali e agrari determinati catastalmente non impediscono l’accertamento sintetico se emergono ulteriori indici di capacità contributiva.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Richiamato come fonte degli indici del cd. redditometro applicabile al caso.

  • d.m. 19 novembre 1992

    Richiamato come fonte degli indici del cd. redditometro applicabile al caso.

  • d.m. 21 luglio 1983

    Richiamato nel principio secondo cui l’Amministrazione può procedere ad accertamento sintetico anche nei confronti di coltivatori diretti.

  • d.l. n. 78 del 2010

    Le modifiche all’art. 38 d.P.R. 600/1973 si applicano solo agli anni d’imposta dal 2009 in poi; il caso è regolato dalla disciplina precedente.

  • L. n. 122 del 2010

    Legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata per individuare la disciplina applicabile ratione temporis.

  • L. n. 413 del 1991

    Individua il periodo di vigenza del testo dell’art. 38 applicabile al caso prima della riforma del 2010.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, la disponibilità di beni e spese indice di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa: accertati gli indici, l’Ufficio non deve fornire ulteriori prove, mentre il contribuente deve vincere la presunzione con prova contraria specifica e documentale.
  • La prova contraria non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori disponibilità economiche: occorre dimostrare, con dati oggettivi, anche l’entità e la durata del possesso dei redditi non imponibili o soggetti a ritenuta, in modo da renderne plausibile l’impiego per far fronte alle spese contestate.
  • Le spese per incrementi patrimoniali possono essere imputate, secondo la disciplina previgente del redditometro, anche ai cinque anni anteriori rispetto all’anno dell’acquisto, con presunzione di ripartizione costante dell’esborso, salva prova contraria del contribuente.
  • L’accertamento sintetico può riguardare anche contribuenti titolari di redditi catastali o agrari: tali redditi non precludono l’applicazione del redditometro quando emergano ulteriori elementi estranei alla dichiarazione che facciano presumere una maggiore capacità contributiva.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del merito e delle prove; la censura è inammissibile se, sotto la veste del vizio motivazionale, mira soltanto a una diversa ricostruzione fattuale.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice d’appello dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e dalla lettura congiunta delle decisioni di merito sia ricostruibile un percorso argomentativo coerente e controllabile.
  • La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; non basta che sia concisa o adesiva, se consente comunque di individuare i fatti rilevanti e la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.