Cassazione Penale, Ordinanza n. 03971/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'esito di merito sfavorevole. I motivi dedotti riguardavano: il rigetto della richiesta difensiva di acquisire i tabulati telefonici relativi all'utenza intestata alla persona offesa; la mancanza di motivazione sul diniego del controesame richiesto dalla difesa; l'attendibilità della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi erano non specifici e meramente apparenti, perché consistevano nella pedissequa reiterazione di questioni già esaminate e respinte dalla Corte di appello. In particolare, la decisione di merito aveva ritenuto non indispensabile e non rilevante l'acquisizione dei tabulati telefonici, aveva considerato correttamente inammissibili alcune domande difensive perché attinenti a fatti da provare documentalmente o già chiariti dall'imputato, e aveva giudicato credibile la persona offesa alla luce della coerenza delle sue dichiarazioni e del loro riscontro con altre prove orali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo identico le censure già dedotte in appello: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare ragioni effettivamente critiche e autonome.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a una critica solo apparente della decisione di merito, senza spiegare perché la risposta del giudice di appello sarebbe erronea o illogica.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione coerente e da riscontri probatori, non può essere efficacemente censurata in cassazione con doglianze generiche.
- Il diniego di acquisizione di prove è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato sulla non indispensabilità o non rilevanza dell'atto istruttorio richiesto.
Come è indicizzato
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