Sentenza del 16/12/2022 n. 36925 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva confermato la pronuncia di primo grado rideterminando l'ICI dovuta per il 2008 in Euro 1.755,99. La ricorrente proponeva sei motivi: 1) nullità dell'atto per mancata produzione da parte del Comune dell'autorizzazione o del provvedimento dirigenziale che legittimasse la firma del funzionario (D.Lgs. 504/1992, art.5 e onere della prova ex art.2697 c.c.); 2) nullità per mancata preventiva comunicazione della variazione di rendita catastale (L.342/2000, art.74); 3) violazione dell'art.132 c.p.c. per omessa o apparente motivazione su quanto previsto da L.342/2000, art.74; 4) mancato contraddittorio preventivo (D.Lgs.504/1992, art.11 e Carta UE art.41); 5) violazione della L.212/2000 (artt.7 e 12) per mancata motivazione circa il diverso valore attribuito al terreno rispetto alla perizia della contribuente; 6) violazione dell'art.131 c.p.c. per omessa motivazione sul valore dichiarato e pagato dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato l'esito del giudizio di merito. Motivazioni principali: 1) il vizio di legittimazione della firma non sussisteva perché l'avviso era sottoscritto dal Dirigente del Settore Tributi con espressa indicazione della fonte della delega (Delib. G.M. n.59/1993 e richiamo al D.Lgs. 504/1992); 2) non v'è obbligo generale di contraddittorio preventivo in materia tributaria: la L.342/2000, art.74 rende la variazione di rendita efficace dalla notifica (atto di natura dichiarativa) e la notifica segna il dies a quo per l'impugnazione; la norma operativa di cui al D.Lgs.504/1992 art.11 usa il termine "possono" e non impone il contraddittorio; inoltre il contribuente non ha dimostrato quali argomenti avrebbe fatto valere in un contraddittorio che avrebbero mutato l'esito; 3) la CTR aveva fornito adeguata motivazione richiamando la deliberazione comunale (Delib. n.8/2008) che giustificava il valore attribuito al terreno (Euro 450/mq) e tale atto generale è presumibilmente conoscibile; la successiva rettifica amministrativa del valore in sede di giudizio non prova la mancanza di motivazione dell'atto originario, essendo esercizio di autotutela; 4) le censure di mancata motivazione sono state ritenute infondate in quanto i presupposti di legge per allegazione di atti si applicano agli atti non conoscibili, non alle delibere pubbliche. Sono state compensate le spese processuali a favore del Comune; la ricorrente è condannata al rimborso delle spese di cassazione e sussistono gli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992
art. 5; art. 11, comma 3 e comma 4
La norma disciplina l'attività di liquidazione e accertamento dei tributi locali; l'art.11 elenca facoltà dell'ente (inviti, questionari, richieste di dati) ma non impone un obbligo di contraddittorio preventivo. La firma e l'indicazione del funzionario responsabile sono richieste per la validità degli atti impositivi.
L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
Richiede che la sottoscrizione degli avvisi sia apposta dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo, valorizzando la necessità della corretta indicazione del soggetto responsabile.
L. 28 dicembre 1995, n. 549
Stabilisce che la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo qualora gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e impone che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano indicati in un provvedimento dirigenziale.
L. n. 342 del 2000
Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci dalla notifica; la norma ha natura dichiarativa e la notifica costituisce il termine per l'impugnazione ma non impedisce l'applicazione della nuova rendita anche a periodi anteriori.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Impone obblighi di motivazione degli atti e l'allegazione degli atti cui si fa riferimento quando non sono conoscibili; le delibere e gli atti generali soggetti a pubblicità legale non devono essere necessariamente allegati perché si presumono conoscibili.
Codice civile
Regola l'onere della prova. Nella vicenda, la Corte ha ritenuto soddisfacente la prova della legittimazione alla firma fornita dall'ente; l'eventuale contestazione del potere di firma richiede elementi probatori idonei.
Codice di procedura civile
art. 131, comma 1, n. 4; art. 132, comma 4
Esigono motivazione sufficiente della decisione; la Corte ha valutato che la CTR abbia adeguatamente motivato i punti contestati e non sia intervenuta una omessa o apparente motivazione tale da invalidare la sentenza.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)
Diritto a una buona amministrazione; la Corte ha ritenuto che l'articolo non imponga di per sé un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia tributaria se non previsto espressamente dalla legge nazionale.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)
Disciplina il contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente dell'importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La validità formale di un avviso di accertamento tributario richiede la sottoscrizione (o l'indicazione a stampa) del funzionario responsabile e, in caso di sistemi automatizzati, l'esistenza di un provvedimento dirigenziale che indichi il nominativo e la fonte dei dati; se tale sottoscrizione e provvedimento risultano dagli atti, la contestazione della firma è infondata salvo prova contraria.
- Non esiste, in linea generale, un obbligo di contraddittorio preventivo da parte dell'amministrazione prima di notificare avvisi di accertamento: la notifica è lo strumento valido per informare il contribuente e far decorrere i termini di impugnazione; il contribuente che invoca la nullità per mancato contraddittorio deve dimostrare quali concreti argomenti avrebbe prodotto e che questi avrebbero mutato l'esito.
- Le variazioni di rendita catastale operate dall'Agenzia del territorio sono efficaci dalla notifica (L.342/2000, art.74) e, trattandosi di atto dichiarativo, possono avere efficacia anche per periodi precedenti senza che la mancata comunicazione preventiva imponga l'annullamento dell'accertamento.
- Per la motivazione dell'atto impositivo è sufficiente il richiamo a provvedimenti generali pubblici (es. delibere comunali) che si presumono conoscibili; l'obbligo di allegare documenti ex L.212/2000 riguarda gli atti non conoscibili dal contribuente.
- La rettifica o la rideterminazione dell'importo da parte dell'amministrazione in sede di giudizio o in autotutela non equivale automaticamente a dimostrazione di assenza di motivazione originaria dell'atto; può essere un atto di correzione o di revisione della pretesa.
- Il soccombente è condannato alle spese processuali e possono trovare applicazione disposizioni sul contributo unificato che prevedono versamenti aggiuntivi in caso di determinate condizioni procedurali.
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