Sentenza n. 673/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 467/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 1809/2024, pubblicata in data 19/03/2025, notificata in pari data e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 467/2025 del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 19 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, la somma complessiva di euro 1.500,00 riferita agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, che non aveva compiuto alcun adempimento esecutivo, nonostante fosse inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero il 19 marzo 2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 10 marzo 2026, dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Il Tribunale ha contestualmente nominato, per l'ipotesi di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di un giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'Amministrazione sia tenuta a conformarvisi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale e per proporre il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo giudiziale.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
La sentenza del giudice del lavoro, cui il giudizio di ottemperanza deve dare esecuzione, aveva riconosciuto sulla somma dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo quale disposizione applicabile alla decorrenza e al riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'obbligo conformativo o patrimoniale grava su una pubblica amministrazione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, la proposizione dell'esecuzione forzata o del giudizio di ottemperanza per un titolo esecutivo avente a oggetto il pagamento di somme di denaro presuppone l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.
- L'eventuale incapienza degli specifici capitoli di bilancio dell'amministrazione debitrice non impedisce l'esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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