Cassazione Civile, Ordinanza n. 15310/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un detenuto, che aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria tra il settembre 1997 e il marzo 2002, chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito a titolo di mercede e quanto asseritamente spettante in base alla contrattazione collettiva richiamata. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito. In cassazione il ricorrente deduceva violazione della disciplina sul lavoro penitenziario e della distribuzione dell'onere probatorio, sostenendo che: il Ministero avrebbe dovuto allegare e provare le specifiche interruzioni del rapporto di lavoro; in mancanza di prova di tali interruzioni il rapporto doveva considerarsi unitario; la prescrizione non avrebbe potuto decorrere in costanza di rapporto, anche per la condizione di soggezione del detenuto e l'assenza di stabilità reale. Contestava inoltre la tesi della sentenza impugnata secondo cui ciascun rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione penitenziaria sarebbe autonomo e farebbe decorrere la prescrizione dalla rispettiva cessazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto fondato il motivo alla luce dell'orientamento di legittimità più recente sul lavoro carcerario: la prescrizione dei crediti retributivi del detenuto non decorre dalla mera permanenza nello stato detentivo, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro, da considerare unico; non sono configurabili interruzioni intermedie nei periodi di attesa della chiamata al lavoro. Ne deriva che spetta alla pubblica amministrazione allegare e dimostrare il momento di cessazione definitiva del rapporto, eventualmente anche anteriore alla fine della detenzione se sopravvengano circostanze oggettivamente incompatibili con la prosecuzione del lavoro, come età, malattia o inidoneità. Poiché nel caso concreto il detenuto era ancora ristretto e non risultavano allegati o provati fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, la Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. e ha condannato il Ministero a pagare la somma di euro 7.608,91 oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione, nonché le spese dei gradi di merito e di legittimità, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, l. n. 354 del 1975
Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina del lavoro penitenziario e della mercede spettante al detenuto lavoratore.
art. 20, commi 1 e 3, l. n. 354 del 1975
Richiamato dal ricorrente quale base normativa del trattamento retributivo nel lavoro carcerario.
art. 2697, comma 2, c.c.
Richiamato per sostenere la ripartizione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione in ordine alle interruzioni o cessazioni del rapporto di lavoro.
artt. 112, 115 e 132 n. 4 c.p.c.
Richiamati per censurare la decisione di appello sotto il profilo dell'ultrapetizione, della valutazione delle prove e della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte vi fa riferimento per richiamare integralmente la motivazione della precedente pronuncia di legittimità ritenuta risolutiva della questione.
art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.
Indicati come parametro dei vizi denunciati in cassazione, rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza.
Cass. n. 5510/2025
La Corte si conforma a tale precedente, ribadendo che nei crediti retributivi del detenuto il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro unico, non dalla cessazione della detenzione.
art. 384 c.p.c.
Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per escludere, nel caso concreto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel lavoro prestato dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla sola permanenza nello stato di detenzione.
- Il rapporto di lavoro carcerario va considerato unitario; non sono configurabili interruzioni intermedie meramente legate ai periodi di attesa della chiamata al lavoro.
- Per far valere la prescrizione dei crediti del detenuto lavoratore, la pubblica amministrazione ha l'onere di allegare e provare il momento in cui il rapporto si è definitivamente estinto.
- La cessazione del rapporto può coincidere con la fine della detenzione, ma può anche essere anteriore se la PA dimostra circostanze oggettivamente incompatibili con la prosecuzione del lavoro, come età, malattia o inidoneità.
- Quando la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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