Sentenza n. 1262/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di annullamento d’ufficio dell’efficacia di una SCIA per cambio di destinazione d’uso e di una SCIA per agibilità, nonché conseguente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina comunale che, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, aveva annullato d’ufficio gli effetti della SCIA presentata nel maggio 2022 per il cambio di destinazione d’uso di un locale da garage ad abitazione e della successiva SCIA per agibilità, nonché l’ordinanza di demolizione adottata come atto consequenziale. Ha dedotto, in primo luogo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il Comune avesse esercitato il potere oltre il termine massimo di dodici mesi applicabile ratione temporis e senza indicare un interesse pubblico concreto e attuale, limitandosi al ripristino della legalità senza adeguata considerazione dell’affidamento maturato. Con il terzo motivo ha censurato la sproporzione della demolizione rispetto a modifiche asseritamente meramente interne, deducendo l’applicabilità della sanzione pecuniaria. La SCIA per il cambio di destinazione d’uso era stata presentata il 20 maggio 2022; dopo un preavviso di rigetto e le osservazioni del privato, il Comune non aveva adottato un provvedimento conclusivo. Il 3 maggio 2025 era stata presentata la SCIA per agibilità e il 12 giugno 2025 il Comune aveva adottato sia l’annullamento d’ufficio sia l’ordinanza di demolizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto dirimente la tardività dell’annullamento d’ufficio. L’art. 21-nonies l. 241/1990, nella versione applicabile ratione temporis, richiede ragioni di interesse pubblico, esercizio entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal consolidamento del titolo e valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Poiché la SCIA per il cambio di destinazione d’uso era del 20 maggio 2022, mentre l’annullamento è stato disposto il 12 giugno 2025, il potere era stato esercitato circa tre anni dopo il consolidamento del titolo, oltre il termine decadenziale. Il superamento del termine comporta la decadenza dal potere di autotutela, indipendentemente dalla sussistenza originaria di vizi edilizi o urbanistici. Il Comune non poteva far decorrere il termine dalla successiva presentazione della SCIA per agibilità del 3 maggio 2025: i titoli edilizi e i procedimenti relativi ad agibilità sono autonomi sul piano funzionale, strutturale e procedimentale, e i vizi relativi alla regolarità urbanistico-edilizia del cambio di destinazione d’uso erano già rilevabili al momento della presentazione della SCIA. La successiva SCA non può quindi essere utilizzata per eludere il termine di legge. L’illegittimità della determina presupposta ha comportato, in via derivata e consequenziale, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, strettamente dipendente dall’annullamento del titolo. Gli atti impugnati sono stati annullati. Le spese della fase di merito sono state compensate, ferma la precedente condanna del Comune alle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La disciplina della SCIA è richiamata in relazione all’esercizio dei poteri amministrativi successivi sulla segnalazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune aveva inviato un preavviso di rigetto prima dell’adozione degli atti successivamente impugnati; la sentenza non fonda tuttavia su tale disposizione la ragione decisiva dell’accoglimento.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio deve essere adottato per ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi nella versione applicabile ratione temporis e previa comparazione degli interessi coinvolti. Il decorso del termine massimo determina la decadenza dal potere di autotutela; il termine non può essere fatto decorrere dalla successiva presentazione della SCIA per agibilità quando i vizi riguardano la regolarità urbanistico-edilizia del titolo originario.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio degli effetti di una SCIA edilizia, nella disciplina applicabile ratione temporis, deve essere esercitato entro il termine massimo di dodici mesi dal consolidamento del titolo, oltre che in presenza di un interesse pubblico concreto e previa comparazione degli interessi coinvolti; il superamento del termine determina la decadenza dal potere di autotutela.
- Quando i vizi contestati riguardano la regolarità urbanistica o edilizia del mutamento di destinazione d’uso, il termine per l’annullamento d’ufficio decorre dal consolidamento della SCIA relativa al mutamento e non dalla successiva presentazione della SCIA per agibilità.
- Il titolo edilizio e il procedimento diretto ad attestare l’agibilità dell’immobile sono autonomi sul piano funzionale, strutturale e procedimentale; la successiva segnalazione di agibilità non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale previsto per l’autotutela sul titolo edilizio originario.
- L’illegittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio del titolo edilizio comporta l’illegittimità derivata dell’ordine di demolizione che dipende strettamente da tale annullamento.
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