Sentenza n. 6266/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento in favore di ciascun ricorrente delle differenze retributive richieste in atti, ovvero di altra somma ritenuta di giustizia; nonché per la condanna al risarcimento del danno da minor determinazione stipendiale ed errato calcolo degli arretrati di retribuzione di pubblico impiego;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: modalità di determinazione della decorrenza economica degli avanzamenti di grado e conseguente mancato pagamento delle differenze retributive e degli arretrati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alle differenze retributive derivanti dal passaggio da VFP4 a primo caporal maggiore e, successivamente, da primo caporal maggiore a caporal maggiore scelto, nonché il risarcimento del danno da minor determinazione stipendiale ed errato calcolo degli arretrati. Hanno sostenuto che gli aumenti dovessero decorrere dalla decorrenza giuridica dell’avanzamento, ritenuta coincidente con l’acquisizione automatica del grado, e non dalla diversa decorrenza amministrativa fissata in relazione all’approvazione delle graduatorie o all’effettivo servizio prestato. Hanno dedotto la violazione degli artt. 704, 1306 e 1307 del d.lgs. n. 66/2010. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva contestazione dei decreti attributivi delle decorrenze e per inammissibilità del ricorso collettivo, contestando inoltre nel merito la pretesa.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’esame delle eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto al passaggio da VFP4 a primo caporal maggiore, ha rilevato che l’immissione nei ruoli del servizio permanente non avviene automaticamente al termine della ferma, ma presuppone un giudizio di idoneità, la collocazione utile in graduatoria e l’approvazione della graduatoria conclusiva della procedura. Pertanto, in base all’art. 704, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 e alle circolari applicative, la decorrenza amministrativa della promozione e del relativo trattamento economico può essere collegata alla data indicata dalla procedura o, se successiva, all’approvazione della graduatoria, anche quando la decorrenza giuridica sia riferita all’anno 2016. Quanto al grado di caporal maggiore scelto, il giudice ha riconosciuto che la promozione giuridica decorre dal giorno successivo al compimento del periodo di permanenza richiesto e previo giudizio di idoneità, ai sensi degli artt. 1056 e 1307, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. Tuttavia, ai fini economici, rileva il decorso dell’anno di effettivo servizio nella precedente qualifica e non la sola anzianità giuridica retrodatata. Il diverso criterio determinerebbe l’attribuzione dello stipendio superiore per un periodo nel quale il militare aveva concretamente svolto servizio con il grado inferiore. Il TAR ha applicato il principio di sinallagmaticità della retribuzione, desunto dall’art. 36 Cost., secondo cui la retribuzione deve corrispondere alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato, salvo specifiche deroghe normative. Il ricorso è stato quindi respinto; spese integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 704 d.lgs. 66/2010
Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della Difesa.
L’immissione nel servizio permanente non è automatica, ma richiede il giudizio di idoneità, la collocazione utile in graduatoria e la conclusione della procedura; la decorrenza economica può quindi essere ancorata alla conclusione della procedura e all’approvazione della graduatoria.
art. 1056 d.lgs. 66/2010
Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto [...] con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.
La decorrenza giuridica dell’avanzamento ad anzianità è collegata al compimento del periodo di permanenza nel grado e al previo giudizio di idoneità, ma non comporta automaticamente la retrodatazione del trattamento economico.
art. 1307, comma 1, d.lgs. 66/2010
Al graduato o corrispondente, che ha un anno di anzianità nel servizio permanente, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di graduato scelto o corrispondente.
Il conferimento del grado superiore richiede un anno di anzianità nel servizio permanente e un giudizio di idoneità; ai fini economici deve essere considerato l’effettivo servizio nella precedente qualifica.
art. 36 Cost.
La non coincidenza tra decorrenza giuridica ed economica del rapporto di pubblico impiego deriva dall'applicazione del canone di sinallagmaticità delle prestazioni, secondo il quale l'Amministrazione deve retribuire attività effettivamente svolte e non prestazioni ascrivibili a mere funzioni collegate con la disposta retroattività degli effetti giuridici.
La retribuzione deve corrispondere alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato; la decorrenza giuridica retroattiva dell’avanzamento non determina, in assenza di una specifica previsione, il diritto al trattamento economico superiore per periodi di servizio svolti con il grado inferiore.
Massime di principio
- L’immissione dei volontari delle Forze armate nel servizio permanente non consegue automaticamente al decorso della ferma prefissata, ma presuppone il giudizio di idoneità, la collocazione utile nella graduatoria e la conclusione della relativa procedura; il trattamento economico può pertanto decorrere dalla data prevista dalla procedura o dall’approvazione della graduatoria, se successiva.
- La decorrenza giuridica retroattiva dell’avanzamento di grado non comporta, di per sé, la retrodatazione della decorrenza economica. In assenza di una specifica previsione normativa, il trattamento economico superiore spetta dal momento in cui il dipendente presta effettivamente servizio nella qualifica o nel grado corrispondente.
- Per il passaggio al grado superiore dei volontari in servizio permanente, il requisito temporale deve essere valutato ai fini economici con riferimento all’effettivo servizio prestato nel grado precedente e non alla sola anzianità giuridica retrodatata.
- Il principio di sinallagmaticità della retribuzione, desunto dall’art. 36 Cost., impone di correlare il trattamento economico alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, salvo deroghe espressamente previste dall’ordinamento.
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