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Sentenza

Sentenza n. 7229/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del decreto di decisione rep. n. 1423 del 3 novembre 2022, a firma del Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, emesso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, notificato a mezzo pec in data 3 novembre 2022 con nota prot. 39296-P, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avanzato dalla Gimar s.r.l. in data 5 agosto 2022 ex artt. 1, 2 e 3 del d.p.r. n. 1199/1971 e ex art.16 d.lgs. n. 42/2004, proposto per l'annullamento del decreto n. 223 del 7 luglio 2022, emesso dalla Commissione regionale per il Patrimonio Culturale della Campania, recante la dichiarazione di interesse storico artistico, ai sensi degli artt. 10 comma 3, lettera a, 13, 14, 15 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. dell'immobile sito in Marigliano al Corso Vittorio Emanuele III, n. 231, 233 e 235, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al fg. 23, p.lla 68 e al N.C.T. al fg. 23 p.lle 194 e 193; - di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale se lesivo per gli interessi della ricorrente ed in particolare il verbale relativo alla seduta n. 2 del 25 ottobre 2022, repertoriato al n. 21 in data 2 novembre 2022 del Ministero della Cultura – Direzione Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Comitati tecnico-scientifici congiunti, allegato al decreto di decisione rep. n. 1423 del 3 novembre 2022; il decreto n. 223 del 7 luglio 2022, a firma del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale per la Regione Campania, Arch. Salvatore Buonomo, emesso dalla Commissione regionale per il Patrimonio Culturale della Campania; e la relazione storico-artistica a firma dell'arch. Filomena Russo Del Prete e del Soprintendente Dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, allegata al decreto n. 223 del 7 luglio 2022.

Giustizia amministrativa202300712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro la dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante dell'immobile denominato Villa Monda, nonché gli atti presupposti, inclusi il decreto della Commissione regionale per il Patrimonio culturale, il parere dei Comitati tecnico-scientifici e la relazione storico-artistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la dichiarazione di interesse culturale dell'immobile, deducendo tre gruppi di censure. Con i primi due motivi ha denunciato la violazione dell'art. 10, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, l'eccesso di potere, l'erroneità dei presupposti e l'illogicità. Secondo la ricorrente, l'immobile non sarebbe appartenuto alla classe degli edifici agricolo-residenziali dell'Agro Nolano-Mariglianese, sarebbe stato confuso con una diversa Villa Monda demolita nel 2011, avrebbe subito rilevanti trasformazioni e degrado tali da comprometterne il valore storico-artistico e non presenterebbe un pregio concreto, singolare e irripetibile idoneo a giustificare il vincolo. La società ha inoltre sostenuto che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni procedimentali e le condizioni effettive di conservazione del bene. Con il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione e illogicità, lamentando che il vincolo fosse stato imposto solo sul proprio immobile, senza estenderlo ad altri edifici asseritamente analoghi presenti lungo Corso Vittorio Emanuele III e senza esplicitare i criteri della selezione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha ritenuto che la valutazione dell'interesse culturale costituisca esercizio di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza o superamento dei limiti dell'opinabilità scientifica, senza sostituzione del giudizio amministrativo con quello giudiziale. Nel caso concreto, la relazione storico-artistica aveva individuato specifici elementi del bene: la collocazione lungo un asse storico, l'impostazione simmetrica della facciata, il collegamento con la corte interna e i fondi rustici, l'impiego di strutture portanti in tufo e la persistente riconoscibilità della conformazione architettonica, volumetrica, morfotipologica e materica originaria. L'amministrazione aveva inoltre qualificato l'immobile come una delle poche testimonianze residue del fenomeno storico-sociale dell'avvicinamento delle case rurali al centro urbano e come testimonianza dell'economia tradizionale e della memoria collettiva locale. Il giudice ha ritenuto che tali elementi superassero la mera indicazione tipologica generale e integrassero una motivazione concreta e individualizzata. Ha escluso che le modifiche edilizie, il degrado o l'abbandono rendessero irragionevole il vincolo, poiché quest'ultimo era diretto proprio a salvaguardare ciò che restava del complesso e a impedire sostituzioni edilizie integrali, senza precludere la ristrutturazione e l'utilizzo dell'immobile. Ha inoltre considerato adeguata la risposta dell'amministrazione alle osservazioni della società, compresa la contestazione relativa alla demolizione della villa e alla non appartenenza dell'immobile al medesimo complesso. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ricordato che la disparità di trattamento richiede la dimostrazione dell'assoluta identità delle situazioni comparate. La ricorrente non ha assolto tale onere, non essendo sufficienti le deduzioni e la documentazione tecnica prodotte. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di sostanziali difese ministeriali.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004

    «interesse storico artistico particolarmente importante»

    La norma costituisce il presupposto sostanziale per la dichiarazione di interesse culturale dell'immobile; la sua applicazione implica una valutazione tecnico-discrezionale dell'interesse culturale concreto del bene.

  • artt. 13, 14 e 15 d.lgs. n. 42/2004

    Sono richiamati quali disposizioni relative alla dichiarazione, al procedimento e agli effetti della dichiarazione di interesse culturale.

  • art. 16 d.lgs. n. 42/2004

    È indicato quale base normativa del ricorso gerarchico proposto contro la dichiarazione di interesse culturale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adeguata, concreta e individualizzata la motivazione dell'amministrazione.

  • art. 9 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale dell'attività amministrativa di tutela del patrimonio culturale.

Massime di principio

  • La valutazione dell'interesse culturale di un bene costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, fondato su conoscenze specialistiche di storia, arte e architettura; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza o superamento dei limiti dell'opinabilità scientifica, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione competente.
  • La motivazione di una dichiarazione di interesse culturale non è sufficiente se si limita alla generica riconduzione del bene a una tipologia edilizia o a un periodo storico; è invece adeguata quando individua elementi concreti e individualizzanti del bene e ne chiarisce il rilievo quale testimonianza residua di un fenomeno storico-sociale, architettonico o etnoantropologico territorialmente significativo.
  • Il degrado, l'abbandono o le trasformazioni subite da un immobile non escludono di per sé la legittimità del vincolo culturale, quando sia ancora riconoscibile la conformazione originaria e il vincolo sia motivatamente diretto a preservare ciò che resta del bene e a impedire la sua sostituzione edilizia integrale.
  • La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento richiede che il ricorrente dimostri l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto; la mera presenza di altri immobili apparentemente simili nella stessa area non è sufficiente ad affermare l'illegittimità della tutela selettiva.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturale
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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