Cassazione Penale, Sentenza n. 19471/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 volta a ottenere la revoca della confisca di prevenzione. Nunzio Fabio Tenerelli ha fondato la sua istanza sull'assoluzione definitiva per il reato di rapina aggravata, sostenendo che la novità sopravvenuta avrebbe fatto venire meno il presupposto della pericolosità alla base della confisca; aveva prima presentato un atto denominato "incidente di esecuzione" al Tribunale di Catania (5/12/2023), il quale aveva riqualificato e trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Catania; quest'ultima aveva poi dichiarato l'inammissibilità dell'istanza (8/6/2024). La difesa ha quindi depositato nuova istanza alla Corte d'appello di Messina chiedendo, tra l'altro, la conversione ex art. 568, comma 5, c.p.p. dell'atto originario e denunciando errores in procedendo dei giudici catanesi. Maria Tenerelli, terza interessata, ha dedotto di non essere al corrente della definitività della sentenza penale del fratello e di poter autonomamente chiedere la revocazione, invocando la novità assolutoria quale motivo che travolge il presupposto della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Nunzio Fabio Tenerelli l'inammissibilità è stata dichiarata non per motivi di tempestività ma perché il ricorrente ha tentato di eludere la definitività del decreto della Corte d'appello di Catania, che aveva già deciso in termini di inammissibilità sull'originaria istanza (provvedimento non impugnato). La Corte ha ritenuto che non sussista una base normativa per riqualificare o "riassumere" l'istanza già decisa definitivamente da altra autorità; la conversione dell'atto originario in nuova istanza dinanzi ad altra Corte non può valere a superare la pronuncia definitiva non impugnata. Quanto a Maria Tenerelli, la Cassazione ha ritenuto che il terzo che ha partecipato al procedimento di prevenzione non possa con la revocazione ex art. 28 pretendere una rivalutazione "sine die" dei presupposti della misura: il terzo può contestare essenzialmente la titolarità effettiva dei beni confiscati e non, in via generale, i presupposti di pericolosità su cui si fonda la confisca; pertanto la revocazione fondata unicamente sull'assoluzione del fratello era inammissibile. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28
Articolo che disciplina la revocazione delle misure di prevenzione quale rimedio straordinario; la Corte ha ritenuto che l'istanza di revocazione debba rispettare i limiti e le condizioni previste dalla norma e non può essere utilizzata per eludere la definitività di un precedente provvedimento giudiziario non impugnato
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 11
Norma che disciplina la revoca o la modifica della misura di prevenzione personale; la difesa ha invocato questo strumento come alternativo alla revocazione ex art. 28, ma la Corte ha rilevato che la riqualificazione dell'istanza non può valere a superare la pronuncia definitiva di altra autorità
codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Norma sulla conversione/riqualificazione degli atti processuali: la Corte ha escluso che possa essere utilizzata per "riassumere" un'istanza già decisa definitivamente da altra autorità al fine di eludere la definitività del provvedimento
codice di procedura penale, art. 568, comma 3
Rinvio richiamato dalle parti in merito ai limiti di conversione/riqualificazione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'ambito di operatività di questa norma non consente di superare un atto definitivo non impugnato
codice di procedura penale, art. 630
Norma sulla revisione: citata in confronto dall'istante per sostenere che la revisione non ha limiti temporali come l'art. 28 d.lgs. 159/2011, ma la Corte ha osservato che le due fattispecie rimangono disciplinate distintamente e che la revocazione introdotta dall'art. 28 ha regole proprie
codice di procedura penale, art. 666
Norma sull'incidente di esecuzione: la Corte ha richiamato la distinzione tra terzo che ha partecipato al procedimento (che non può utilizzare l'incidente di esecuzione per far valere questioni già deducibili nel processo) e il terzo non partecipante
L. 1423/1956, art. 7
Riferimento normativo storico richiamato in giurisprudenza sulla qualificazione delle istanze e sugli effetti della mancata qualificazione come rimedio esperibile; la Corte ricorda la necessità di impugnare correttamente i provvedimenti che decidono sulla ammissibilità
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che disciplina la condanna alle spese e alle ammende: la Corte ha applicato questo articolo per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Una pronuncia definitiva di un'autorità giudiziaria che si sia espressa sull'ammissibilità di un'istanza non può essere elusa presentando una nuova domanda davanti a un'altra autorità: la via corretta è impugnare il provvedimento definitivo.
- La conversione o riqualificazione degli atti (ex art. 568 c.p.p.) non può essere utilizzata per superare la definitività di un provvedimento già adottato da altra autorità, in assenza di specifica previsione normativa.
- Il rimedio straordinario di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è soggetto a limiti procedurali e temporali e non amplia il perimetro di tutela del terzo che ha già partecipato al procedimento di prevenzione: il terzo può principalmente contestare la titolarità effettiva dei beni e non i presupposti generali della misura.
- Se si ritiene che vi siano errores in procedendo o vizi nella qualificazione o trasmissione degli atti da parte di un'autorità, il rimedio corretto è impugnare il provvedimento che contiene quell'errore (es. ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità), non riproporre la medesima istanza davanti ad altra sede per ottenere un diverso esame.
- Quando la revocazione è fondata su una "novità" sopravvenuta (es. sentenza assolutoria), è necessario verificare se tale novità incida direttamente sulla titolarità dei beni oppure solo sui presupposti di pericolosità: solo nel primo caso il terzo partecipante può ritenersi legittimato a ottenere tutela in sede di revoca.
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