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Sentenza

Sentenza n. 1132/2026 - Firenze, Sezione 2

per l’accertamento - del diritto della ricorrente ad ottenere copia integrale delle cartelle cliniche relative ai ricoveri presso il reparto di ortopedia traumatologica del presidio ospedaliero di -OMISSIS- nei periodi dal 12 al 27 luglio 2024 e dal 5 al 22 agosto 2024; - dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest sull'istanza di accesso; e per la conseguente condanna dell'Amministrazione di esibire la documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso alle cartelle cliniche relative a due ricoveri ospedalieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (paziente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, paziente direttamente interessata, ha presentato il 7 gennaio 2026 un'istanza di accesso documentale per ottenere copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri presso il reparto di ortopedia traumatologica di un presidio ospedaliero, riguardanti i periodi dal 12 al 27 luglio 2024 e dal 5 al 22 agosto 2024. L'Azienda USL l'ha invitata a utilizzare l'apposita modulistica e a pagare i diritti di copia; la ricorrente ha adempiuto il 12 gennaio 2026 e ha poi integrato la domanda il 14 gennaio 2026, indicando il presidio ospedaliero richiesto. L'Amministrazione non ha adottato un provvedimento espresso né consentito l'accesso. È stata quindi dedotta l'illegittimità del silenzio-rigetto e chiesto l'accertamento del diritto all'ostensione, con conseguente ordine di esibizione ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'accesso documentale: la ricorrente è soggetto interessato, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza di documenti sanitari che la riguardano; la cartella clinica costituisce documento amministrativo, perché rappresenta atti detenuti dalla struttura sanitaria nell'esercizio di un'attività di pubblico interesse. Non sono stati ravvisati ostacoli derivanti dalla riservatezza, trattandosi della documentazione sanitaria personale della richiedente e non emergendo controinteressati. La detenzione dei documenti da parte dell'Azienda è stata ritenuta ragionevole anche in base al fatto che l'Amministrazione aveva richiesto modulistica, pagamento dei diritti di copia e un'integrazione relativa al presidio, senza mai dichiarare l'inesistenza o l'indisponibilità degli atti. Il termine di trenta giorni è stato computato dalla definizione dell'istruttoria, individuata nel 14 gennaio 2026, ed è scaduto il 13 febbraio 2026; da tale data si è formato il silenzio-rigetto. Il giudizio ex art. 116 c.p.a. è stato qualificato come giudizio pieno sul rapporto, diretto a verificare la spettanza del diritto di accesso e non soltanto la legittimità formale del silenzio. Il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio-rigetto e ha condannato l'Azienda USL a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'accesso integrale alla documentazione richiesta. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri e accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudizio, pur avendo forma impugnatoria, è un giudizio pieno sul rapporto e consente al giudice di verificare la spettanza del diritto e di ordinare l'esibizione dei documenti.

  • art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990

    Rileva per la nozione di controinteressato; nel caso concreto non è stata individuata una posizione di controinteresse, poiché la documentazione sanitaria riguarda esclusivamente la richiedente.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    La cartella clinica e la documentazione sanitaria sono documenti amministrativi, in quanto rappresentano il contenuto di atti detenuti dalla struttura sanitaria nell'esercizio di un'attività di pubblico interesse.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta

    Il decorso inutile di trenta giorni dalla definizione dell'istruttoria determina la formazione del silenzio-rigetto, autonomamente impugnabile con il rito ex art. 116 c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base di tutela dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • La cartella clinica e la documentazione sanitaria detenuta da una struttura del servizio sanitario costituiscono documenti amministrativi ostensibili ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, quando la richiesta proviene dal paziente cui la documentazione si riferisce, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del proprio percorso diagnostico e terapeutico.
  • Il paziente direttamente interessato ha diritto di accedere alla propria documentazione sanitaria; in tale ipotesi, la tutela della riservatezza non costituisce, di per sé, un ostacolo all'accesso e non sussiste un controinteressato ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990, salvo la presenza di specifiche posizioni giuridiche di terzi da tutelare.
  • Quando l'Amministrazione richiede integrazioni, modulistica e il pagamento dei diritti di copia senza dichiarare l'inesistenza o l'indisponibilità dei documenti, tali interlocuzioni possono corroborare la ragionevole presunzione della detenzione degli atti richiesti.
  • In materia di accesso, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 decorre, quando l'Amministrazione abbia richiesto integrazioni necessarie alla definizione dell'istanza, dal completamento dell'ultima integrazione richiesta; il suo inutile decorso determina il silenzio-rigetto.
  • Il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., una volta formatosi il silenzio-rigetto, è un giudizio pieno sul rapporto: il giudice deve verificare la spettanza sostanziale del diritto di accesso e, ove accerti i relativi presupposti, può ordinare all'Amministrazione l'esibizione integrale della documentazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

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