Cassazione Civile, Ordinanza n. 04849/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva confermato due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2011 e 2012, con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito da partecipazione in una società di capitali a ristretta base. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha annullato integralmente in autotutela entrambi gli avvisi di accertamento. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sostenendo che il venir meno degli atti impositivi avesse eliminato ogni contrasto tra le parti, e domandando la liquidazione delle spese secondo soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento totale in autotutela degli avvisi di accertamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, ritenendo venuto meno l'interesse al ricorso. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione integrale dell'intero giudizio, valorizzando sia l'obiettiva complessità della materia sia la condotta leale dell'Amministrazione che ha annullato gli atti in autotutela. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
l'intervenuto annullamento degli avvisi ha determinato la cessazione della materia del contendere per venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse al ricorso
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, comma 1
nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere il giudice tributario può compensare le spese all'esito di una valutazione complessiva della lite
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, comma 3
la Corte distingue questa previsione dalla compensazione automatica ope legis, richiamando la sua illegittimità costituzionale già affermata
art. 88 cod. proc. civ.
l'annullamento in autotutela può costituire comportamento processuale conforme a lealtà, idoneo a giustificare la compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non ricorrono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo unificato
Corte costituzionale n. 274 del 2005
ha dichiarato costituzionalmente illegittima la compensazione automatica delle spese conseguente a qualsiasi estinzione del giudizio
Cass. 14 febbraio 2017, n. 3950
richiamata per il principio sulla compensazione delle spese nella cessazione della materia del contendere
Cass. 21 settembre 2010, n. 19947
richiamata per il medesimo principio
Cass. 13 aprile 2016, n. 7273
richiamata per affermare che l'annullamento in autotutela non comporta necessariamente soccombenza virtuale
Cass. 26 ottobre 2011, n. 22231
richiamata nello stesso senso
Massime di principio
- Quando, nel giudizio tributario, l'atto impugnato viene integralmente annullato in autotutela, viene meno la materia del contendere e la Corte deve dichiarare cessato il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere non impone automaticamente la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale: il giudice può compensarle in base a una valutazione complessiva della lite.
- L'annullamento in autotutela non implica necessariamente riconoscimento di manifesta illegittimità originaria dell'atto; se deriva da obiettiva complessità della materia e da condotta processuale leale dell'Amministrazione, può giustificare la compensazione integrale delle spese.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per autotutela, non sempre ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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