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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29953/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la responsabilità e regolato il trattamento sanzionatorio. I motivi investivano, in modo generico e sostanzialmente riproduttivo delle censure già esaminate in appello, il giudizio di responsabilità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non confrontassero in modo specifico le ragioni poste a base della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano generici e meramente ripetitivi rispetto alle questioni già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse stata determinata senza colpa, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità del ricorso quando non risulti che il ricorrente vi sia incorso senza colpa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici o meramente riproduttivi di censure già dedotte e disattese in appello, quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze su responsabilità, attenuanti generiche, recidiva e trattamento sanzionatorio devono indicare puntualmente gli errori della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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