Sentenza n. 766/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro per la manutenzione globale del verde pubblico, verbale di gara e diniego parziale di ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dell’accordo quadro, deducendo anzitutto la violazione dell’obbligo di motivazione nell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica: secondo la ricorrente, il verbale unico di gara riportava soltanto macro-punteggi, senza consentire di comprendere la pesatura dei criteri e subcriteri previsti dalla lettera di invito. Con motivi aggiunti, presentati dopo l’ostensione parziale dell’offerta dell’aggiudicataria, ha dedotto che quest’ultima sarebbe stata priva del requisito speciale relativo al corso o certificazione T.U.V. sulla sicurezza dei parchi gioco secondo la norma EN 1176:2017, poiché la certificazione riferita a un dipendente non era più utilizzabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre riproposto, in via subordinata, la censura sulla carenza di motivazione dei punteggi, sostenendo che il documento contenente il dettaglio dei punteggi fosse un brogliaccio privo di data certa e non richiamato nel verbale di gara. Il ricorso introduttivo è stato notificato il 9 gennaio 2026, mentre la comunicazione di aggiudicazione, con il link al verbale unico di gara, era stata trasmessa il 20 novembre 2025. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile con separata ordinanza, dopo la trasmissione della documentazione e la rinuncia della ricorrente a insistervi.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a. Il termine speciale di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a. decorreva dal 20 novembre 2025, data in cui la comunicazione di aggiudicazione aveva reso disponibile il verbale unico di gara, dal quale la ricorrente poteva già percepire il vizio relativo all’attribuzione dei punteggi. Il termine scadeva il 22 dicembre 2025; l’istanza di accesso non determinava alcuna dilazione, perché i documenti richiesti non erano indispensabili per individuare la censura, già formulabile sulla base della documentazione resa disponibile. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece esaminato nel merito, ma rigettato. La censura relativa al requisito T.U.V. è stata respinta perché, pur non potendo essere utilizzata la certificazione riferita al dipendente cessato, l’aggiudicataria aveva prodotto attestati relativi al proprio amministratore e rappresentante, riguardanti corsi sulla sicurezza dei parchi gioco e sull’interpretazione della norma EN 1176:2017. Tali attestati erano ritenuti conformi alla lex specialis, che richiedeva il possesso del corso e non necessariamente di una formale certificazione. Le FAQ della stazione appaltante non potevano modificare o integrare la lettera di invito. È stata respinta anche la censura sulla motivazione dei punteggi, poiché agli atti risultava una griglia redatta e sottoscritta digitalmente dai commissari, con il dettaglio dei punteggi per criteri e subcriteri; la lettera di invito stabiliva criteri analitici e sufficientemente dettagliati, sicché il voto numerico era idoneo a motivare la valutazione. La contestazione tardiva della diversa data apposta sulla griglia è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta nella memoria di replica. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 6.000 euro, oltre oneri e accessori, in favore del Comune e di 6.000 euro, oltre oneri e accessori, in favore dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
procedura negoziata per l’affidamento di servizi
Richiamato quale base normativa della procedura negoziata utilizzata dal Comune.
art. 59, commi 1 e 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disciplina dell’accordo quadro oggetto della procedura.
art. 90 d.lgs. 36/2023
le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione l’aggiudicazione ai candidati e concorrenti
La comunicazione di aggiudicazione costituisce il momento dal quale, unitamente alla messa a disposizione degli atti, decorre il termine per impugnare.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili
La disponibilità degli atti tramite la piattaforma consente al concorrente di conoscere gli elementi necessari per proporre l’impugnazione; per i motivi già percepibili da tali atti non opera la dilazione connessa all’accesso.
art. 120, comma 2, c.p.a.
Il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti ... sono proposti nel termine di trenta giorni
Il termine decorre dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti secondo il codice dei contratti pubblici.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Applicato per dichiarare irricevibile, per tardività, il ricorso introduttivo.
art. 100, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
requisiti di capacità tecniche e professionali
Richiamato in relazione al requisito speciale concernente il corso sulla sicurezza dei parchi gioco.
art. 74 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 116 c.p.a.
Indicato come base della domanda di accertamento dell’illegittimità del diniego o limitazione dell’accesso; la relativa domanda è stata poi dichiarata improcedibile con separata ordinanza.
art. 124 c.p.a.
Richiamato dalla domanda risarcitoria per equivalente in materia di contratti pubblici, non esaminata favorevolmente per l’esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel rito speciale sugli appalti, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione di aggiudicazione quando, contestualmente, la stazione appaltante rende disponibili gli atti dai quali il concorrente può già percepire il vizio dedotto, anche se il concorrente abbia presentato un’istanza di accesso agli atti.
- L’istanza di accesso agli atti di gara determina una dilazione del termine di impugnazione soltanto quando i documenti richiesti siano indispensabili per individuare le ragioni di illegittimità; non vi è dilazione quando il ricorso sia già proponibile sulla base degli atti disponibili e l’accesso serva soltanto a specificare o corroborare una censura già conoscibile.
- Quando la lex specialis richiede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, la frequenza di un corso relativo alla sicurezza dei parchi gioco secondo la norma EN 1176:2017, il requisito può essere dimostrato mediante attestati di corso coerenti con tale oggetto; non è necessario attribuire alla clausola un requisito ulteriore di formale certificazione se questo non è previsto dalla lex specialis.
- Le FAQ e i chiarimenti resi dalla stazione appaltante possono chiarire o precisare la lex specialis, ma non possono modificarne o integrarne il contenuto introducendo requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella lettera di invito.
- Nelle gare pubbliche, il voto numerico è sufficiente a motivare l’attribuzione dei punteggi quando la lex specialis abbia predeterminato criteri e subcriteri con chiarezza e adeguato dettaglio e risulti agli atti una griglia di valutazione riconducibile a tali parametri.
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