Sentenza n. 787/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione dell’Amministratore delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. prot. 33446 del 23.12.2025, di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023 relativamente alla procedura di gara avente ad oggetto i “servizi sistemistici, di amministratore di sistema e di helpdesk”; - dei verbali della commissione tecnica giudicatrice della gara; - del bando di gara Tender 4385 – RdO 6768, pubblicato il 16.09.2025; - di ogni altro atto connesso, successivo e consequenziale, ancorché non conosciuto, nelle parti in cui ledono gli interessi delle ricorrenti; e per l’accertamento del diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara, con conseguente stipula del relativo contratto con il raggruppamento costituendo tra Smau-Gfi S.r.l., Ergon S.r.l. e Pharma Quality Europe S.r.l. e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro del raggruppamento costituendo ricorrente nel contratto medesimo; nonché per la condanna di Acquedotto del Fiora all’integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa e in particolare nel mancato utile e nel danno curriculare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicataria di una procedura per servizi sistemistici, di amministrazione di sistema e di helpdesk, nonché gli atti di gara e i verbali della commissione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso era diretto all’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti della procedura, all’accertamento del diritto del RTI ricorrente all’aggiudicazione e al subentro nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno da mancato utile e danno curriculare. Le ricorrenti deducevano: violazione del bando per il mancato possesso o la mancata validità di alcune certificazioni dichiarate dall’aggiudicataria; disparità di trattamento nell’applicazione del soccorso istruttorio in relazione alle certificazioni Sophos; violazione della lex specialis e vizi nell’attribuzione del punteggio relativo all’indicazione dei tecnici impiegati; illegittima attribuzione di un punteggio per una certificazione Matrox asseritamente appartenente a una delle ricorrenti; illegittima equiparazione dei punteggi relativi ai servizi analoghi, nonostante l’aggiudicataria avesse indicato soltanto il fatturato per cliente e non i singoli contratti; infine, illegittima qualificazione della procedura come appalto estraneo al codice dei contratti pubblici, sostenendo che i servizi informatici fossero strumentali all’attività del gestore del servizio idrico e soggetti alla disciplina dei settori speciali. La stazione appaltante e l’aggiudicataria eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo i servizi non funzionalmente strumentali all’attività speciale del settore idrico.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’ha accolta, senza esaminare nel merito le censure sull’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., la giurisdizione esclusiva amministrativa presuppone una procedura di affidamento svolta da soggetti tenuti all’applicazione della normativa europea o delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa statale o regionale. Gli artt. 141 e seguenti del d.lgs. 36/2023 si applicano alle imprese pubbliche operanti nei settori speciali soltanto per i contratti funzionalmente strumentali alle attività speciali. Il Collegio ha ritenuto che i servizi di amministrazione di sistema, supporto sistemistico e helpdesk riguardassero infrastrutture informatiche, reti, dispositivi, applicativi e processi aziendali comuni a qualsiasi impresa, senza una funzione diretta e immediata rispetto alla gestione del servizio idrico integrato. Il telecontrollo, inoltre, risultava disciplinato da un diverso contratto specialistico e gestito da una struttura tecnica interna, sicché l’appalto controverso incideva esclusivamente sull’infrastruttura tecnologica generale. In applicazione dell’interpretazione restrittiva del nesso di strumentalità, il TAR ha concluso che l’affidamento non fosse soggetto al codice dei contratti pubblici e che la relativa controversia spettasse al giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
«svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale»
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative agli affidamenti presuppone che il soggetto affidante sia tenuto ad applicare la normativa europea o procedure di evidenza pubblica previste dalla legge.
art. 141, comma 2, d.lgs. 36/2023
«Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152»
La disciplina dei settori speciali si applica alle imprese pubbliche soltanto per i contratti funzionalmente strumentali alle attività speciali previste dal codice.
art. 148 d.lgs. 36/2023
«L’affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività» indicate dalla norma
Nel settore idrico, l’applicazione del codice è limitata alle attività specificamente individuate dalla disposizione; il contratto deve presentare un nesso funzionale diretto con tali attività.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini previsti, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alle procedure di affidamento opera soltanto quando l’affidamento sia soggetto all’applicazione della normativa europea o delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge.
- Per le imprese pubbliche operanti nei settori speciali, la disciplina del codice dei contratti pubblici si applica esclusivamente ai contratti funzionalmente strumentali alle attività speciali individuate dal codice.
- Il requisito della strumentalità funzionale nei settori speciali deve essere interpretato restrittivamente: non è sufficiente che il contratto agevoli o supporti genericamente l’attività dell’impresa, occorrendo un rapporto diretto e immediato con il core business dell’attività speciale.
- I servizi informatici generali, relativi a reti, dispositivi, applicazioni e infrastrutture aziendali comuni a qualsiasi impresa, non rientrano nel settore speciale quando non incidano direttamente sulla gestione o sulla continuità del processo industriale proprio dell’attività regolata.
- Quando l’affidamento di un’impresa pubblica operante in un settore speciale riguarda un servizio estraneo all’attività speciale e non è quindi soggetto alle procedure di evidenza pubblica del codice, le controversie relative alla selezione dell’affidatario appartengono alla giurisdizione ordinaria.
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