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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32128/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione proposto dal difensore dell'imputata con tre motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 83/2023 (disposizione transitoria che mantiene applicabile l'art. 7 d.l. n.4/2019 per i fatti commessi fino al 31/12/2023), per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e dell'art. 7 Cedu e del principio della retroattività della legge penale più favorevole (lex mitior); 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. e nullità per condanna per fatto diverso rispetto al capo di imputazione; 3) vizio di cui all'art. 47 c.p. (mancanza del dolo per errore scusabile/ignoranza inevitabile della norma extrapenale relativa ai requisiti del reddito di cittadinanza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo tutti e tre i motivi manifestamente infondati. In particolare: il motivo costituzionale è stato respinto perché la deroga al principio della lex mitior operata dalla disposizione transitoria è ragionevole e giustificata alla luce della tutela penale dell'erogazione del beneficio e della continuità normativa (richiamate precedenti pronunce della Corte e delle Sezioni Unite); il motivo relativo all'art. 521 c.p.p. è stato respinto perché la condanna corrisponde al capo di imputazione (omessa comunicazione, lett. c-bis, relativa alla condanna per 416-bis) e pertanto non sussiste difetto di correlazione; il motivo relativo all'art. 47 c.p. è stato respinto in quanto l'errore sulla legge penale non è scusabile: i requisiti per il reddito di cittadinanza sono integrati nella disposizione penale e non costituiscono materia oscura o criptica. Conseguentemente il vizio è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

    norma che prevedeva la sanzione penale per chi abbia indebitamente conseguito il beneficio del reddito di cittadinanza

    La norma incriminatrice punisce le false o omesse comunicazioni nell'autodichiarazione finalizzate all'ottenimento o al mantenimento del beneficio; è stata applicata per valutare la condotta omissiva contestata all'Albanese

  • art. 1, comma 318, Legge 29 dicembre 2022, n. 197

    abrogazione degli artt. da 1 a 13 del d.l. n. 4/2019 con efficacia dal 1° gennaio 2024

    Ha disposto l'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza, ma con efficacia differita al 1/1/2024; fino a quella data l'art. 7 restava applicabile

  • art. 13, comma 3, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (norma transitoria richiamata dalla legge n. 83/2023)

    «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023»

    Disposizione transitoria che estende l'applicazione della punibilità prevista dall'art. 7 ai fatti commessi fino al 31/12/2023: la Corte ha ritenuto tale deroga alla lex mitior giustificata e ragionevole

  • art. 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

    previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni relative ai nuovi benefici economici

    Ha riproposto, con formulazione sostanzialmente identica, la tutela penale per le condotte di mendacio e omissione relative ai nuovi benefici, garantendo continuità di tutela penale

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La norma processuale invocata mira a impedire condanne per fatto diverso rispetto al capo di imputazione; la Corte ha verificato la corrispondenza tra imputazione e condanna (omissione comunicativa contestata → condanna per omissione)

  • art. 47 cod. pen.

    Disciplina l'errore sulla legge penale; la Corte ha ritenuto che non operi in presenza di norme chiare e di requisiti incorporati nella norma penale (ignoranza della legge penale non scusabile se la norma è conoscibile)

  • art. 2 cod. pen. (principio della lex mitior)

    Principio secondo il quale la legge penale più favorevole si applica anche retroattivamente; tuttavia il Collegio ha ritenuto che una deroga motivata e ragionevole operata dal legislatore tramite una disposizione transitoria non integri automaticamente violazione costituzionale

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella doglianza di illegittimità per presunta violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto che la scelta legislativa abbia una giustificazione ragionevole e quindi non violi l'art. 3 Cost.

  • Giurisprudenza citata (Corte costituzionale n. 236/2011; CEDU, sent. Scoppola)

    La Corte ha richiamato orientamenti precedenti che ammettono valutazioni di ragionevolezza per disposizioni transitorie che incidono sulla applicazione della lex mitior, valutando tali deroghe alla luce dei principi costituzionali e convenzionali

Massime di principio

  • Una disposizione transitoria che mantiene applicabile una norma penale abrogata non è automaticamente incostituzionale: la Corte valuta la deroga alla lex mitior sulla base della ragionevolezza e della giustificazione legislativa, soprattutto se mira a garantire la tutela di interessi pubblici rilevanti (es. corretta erogazione di benefici sociali).
  • Per censurare in sede di legittimità una deroga alla retroattività della legge penale più favorevole occorre dimostrare che la disposizione transitoria sia manifestamente irrazionale o discriminatoria rispetto al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), non è sufficiente la mera affermazione della deroga.
  • La corrispondenza tra capo di imputazione e decisione è elemento essenziale: le impugnazioni basate su presunta condanna per fatto diverso richiedono prova concreta della divergenza tra accusa e motivazione della sentenza.
  • L'errore sulla legge penale (art. 47 c.p.) è difficilmente invocabile se la norma penale incorpora regole amministrative o di autodichiarazione chiaramente accessibili; non si riconosce l'ignoranza inevitabile se la norma non è criptica o oscura.
  • In presenza di riforme legislative che incidono su reati o sanzioni penali è fondamentale ricostruire la 'crono-logia' normativa (data di entrata in vigore, efficacia differita, disposizioni transitorie) per stabilire quale norma sia applicabile ai fatti commessi.

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