Cassazione Penale, Sentenza n. 21901/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena a 2 anni di reclusione (pena sospesa) per il reato di cui all'art. 440 c.p. (adulterazione di sostanze alimentari). Venivano dedotti sette motivi: 1) nullità della citazione a giudizio in appello per notifica al difensore anziché al domicilio dichiarato; 2) incompetenza del giudice monocratico (anziché collegiale) per la materia; 3) insufficienza probatoria e mancata acquisizione di accertamenti tecnici sul pericolo per la salute pubblica in relazione alla modesta quantità di ione solfito (47 mg/kg) e alla limitata quantità di carne; 4) mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 5 L. 283/1962 (lett. g) richiesta in realtà per lett. g) mentre la Corte ha motivato con lett. b)); 5) contraddittorietà delle deposizioni degli incaricati del prelievo del campione (chi entrò nella cella frigorifero); 6) buona fede dell'imputato perché l'additivo sarebbe stato posto dalla madre senza la sua volontà; 7) applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per evento episodico, modesta quantità e personale incensurato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sulle questioni procedurali la Corte ha ritenuto che: la notifica al difensore, pur irregolare rispetto al domicilio dichiarato, non integrava una nullità assoluta incontestabile perché non era dimostrato che l'imputato non avesse conoscenza dell'atto e la relativa eccezione non era stata tempestivamente sollevata in udienza di appello (art. 182 c.p.p.). Sulla competenza monocratica/collegiale l'eccezione è stata ritenuta tardiva e soggetta a decadenza secondo l'art. 33-quinquies c.p.p. Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto provato il pericolo per la salute pubblica sulla base dell'analisi di laboratorio che ha evidenziato 47 mg/kg di ione solfito e del divieto previsto da norme di settore (cfr. D.M. 209/1996); pertanto non è stata accolta la riqualificazione in contravvenzione. Le contraddizioni relative al prelievo del campione sono state ritenute irrilevanti ai fini della responsabilità, essendo pacifico che il campione si trovasse nella cella frigorifero dell'esercizio. Le prove a discarico (dichiarazioni dei familiari) sono state giudicate non credibili dal merito e la Cassazione ha escluso il sindacato in sede di legittimità. L'eccezione relativa all'art. 131-bis è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità poiché il ricorso non ha contrastato il percorso argomentativo della sentenza d'appello che aveva escluso l'applicabilità dell'istituto per ragioni di pena edittale.
Norme richiamate
art. 440 cod. pen.
Norma incriminatrice applicata: adulterazione di sostanze alimentari con pericolo per la salute pubblica; la Corte ritiene che il pericolo possa essere desunto anche da analisi di laboratorio che evidenzino concentrazioni vietate di additivi (qui 47 mg/kg di ione solfito).
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la notifica al difensore: la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore come consegnatario ex lege, se eseguita senza previa verifica dell'inidoneità del domicilio, può integrare una irregolarità ma non sempre una nullità assoluta; rileva la conoscenza effettiva dell'atto e la tempestività dell'eccezione.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per eccepire le nullità processuali: la Corte ha sottolineato il carattere di regime intermedio della nullità dedotta e la necessità di eccepirla tempestivamente (in udienza di appello).
art. 179 cod. proc. pen.
Riferita dalla giurisprudenza come norma che individua la nullità assoluta della citazione omessa o inidonea a determinare conoscenza effettiva; la Corte ha richiamato il discrimine tra nullità assoluta e nullità soggetta a decadenza.
art. 33-quinquies cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'eccezione relativa all'attribuzione dei reati alla cognizione monocratica o collegiale: la Corte ha ritenuto la questione soggetta a decadenza se non sollevata nei termini previsti.
art. 5 L. 283/1962
Norma del regio decreto poi abrogata che prevedeva contravvenzioni in materia di igiene degli alimenti: la Corte ha ritenuto che, data la prova del pericolo per la salute pubblica, il fatto non fosse riqualificabile nella contravvenzione meno grave.
D.M. 209/1996
Normativa tecnica citata in motivazione come fonte che vieta l'uso di solfiti sulle carni fresche; la Corte usa il confronto tra i limiti normativi e la concentrazione riscontrata per fondare la pericolosità.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto o per causa di non punibilità connessa alla pena: la Corte ha ricordato che la sua applicabilità dipende dai limiti di pena e che la questione è stata esclusa dal merito per ragioni di pena edittale; il motivo in cassazione è stato ritenuto generico e inammissibile.
Massime di principio
- La notifica al difensore come consegnatario ex lege, seppur irregolare rispetto al domicilio dichiarato, non determina automaticamente una nullità assoluta: l'eccezione deve essere tempestiva e va dimostrato che l'irregolarità ha impedito la conoscenza effettiva dell'atto.
- Le questioni di attribuzione del processo al giudice monocratico o collegiale sono soggette a termini di decadenza specifici e devono essere eccepite nei termini previsti dall'ordinamento (art. 33-quinquies e correlati).
- Il pericolo per la salute pubblica ai sensi dell'art. 440 c.p. può essere provato anche mediante accertamenti amministrativi e analisi di laboratorio; non è sempre necessario un accertamento peritale giudiziario.
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non è accolta quando risulti provato il pericolo per la salute pubblica e sussistano divieti normativi espressi (es. divieto di uso di solfiti su carni fresche).
- Le dichiarazioni di familiari e persone con rapporti di interesse con l'imputato possono essere valutate con maggiore cautela dal giudice di merito; la loro incredibilità motivata non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi logici.
- L'applicabilità di benefici come l'art. 131-bis c.p. richiede trattazione specifica e confronto diretto con le ragioni della decisione impugnata: motivi generici o non confrontati con il percorso logico di merito sono inammissibili.
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