Cassazione Penale, Ordinanza n. 25481/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era formulato in modo così generico e confuso da rendere non identificabile l'oggetto della censura e da non costituire una critica di legittimità effettiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo di impugnazione contro la sentenza della Corte di appello, lamentando in modo generico e confuso presunte carenze motivazionali. Dal testo non emergono i fatti di merito né il reato contestato; emerge solo che la doglianza non consentiva di individuare con precisione l'oggetto della critica di legittimità e si risolveva in una censura generica, quindi inidonea a integrare un valido motivo di ricorso per cassazione.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi intelligibili, specifici e riconoscibili; una censura generica o confusa non consente il vaglio di legittimità ed è inammissibile.
- La doglianza che si risolve in una mera lamentela priva di puntuale individuazione del vizio denunciato non integra un valido motivo di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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