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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00655/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per annullamento di un lodo arbitrale definitivo emesso in una controversia relativa a un appalto di lavori pubblici. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'art. 241, comma 15-bis, del d.lgs. 163/2006, che per l'arbitrato in materia di lavori pubblici prevede un termine di 180 giorni dal deposito del lodo per l'impugnazione, e ha quindi considerato tardiva l'impugnazione proposta oltre tale termine. Con tre motivi la ricorrente ha sostenuto: (1) che non dovesse applicarsi la disciplina sopravvenuta dell'art. 241, comma 15-bis, ma la disciplina pattizia richiamata nel contratto, con conseguente operatività del termine annuale di cui all'art. 828 c.p.c.; (2) che la Corte d'appello avesse valorizzato solo il dato letterale della norma transitoria senza considerare il quadro negoziale e il ruolo della volontà delle parti nel procedimento arbitrale; (3) che, ai fini del termine di impugnazione del lodo definitivo, dovesse rilevare anche la precedente impugnazione del lodo non definitivo, in ragione dell'unitarietà del procedimento arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che l'art. 241, comma 15-bis, d.lgs. 163/2006, per l'arbitrato amministrato in materia di lavori pubblici, è norma processuale inderogabile e immediatamente applicabile, salve solo le clausole compromissorie anteriori con collegi già costituiti. Ne consegue che la disciplina pattizia invocata dalla ricorrente non poteva prevalere sul termine speciale di 180 giorni. Ha inoltre chiarito che la discussione sulla derogabilità convenzionale delle regole di impugnazione del lodo non incide sul regime processuale, sottratto all'autonomia delle parti. Infine, ha escluso che l'impugnazione del lodo non definitivo possa influire sul rispetto del termine per impugnare il lodo definitivo, poiché le due pronunce restano autonome ai fini delle impugnazioni. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della parte intimata. È stato inoltre dichiarato, ove dovuto, l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 241, comma 15-bis, d.lgs. 163/2006

    termine di 180 giorni dal deposito del lodo

    Norma speciale processuale, inderogabile e immediatamente applicabile agli arbitrati in materia di lavori pubblici; prevale sulla disciplina pattizia e sostituisce il termine annuale dell'art. 828 c.p.c. per l'impugnazione del lodo.

  • art. 828 c.p.c.

    Termine ordinario di impugnazione del lodo, ma nel caso considerato è derogato dalla disciplina speciale dell'art. 241, comma 15-bis, d.lgs. 163/2006.

  • art. 4, comma 7, d.l. 25 marzo 2010, n. 40 conv. in L. 22 maggio 2010, n. 73

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta dalla ricorrente.

  • art. 5 d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53

    Richiamato nel primo motivo in combinazione con le altre norme sulla disciplina dell'arbitrato in materia di lavori pubblici.

  • art. 12 d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190

    Richiamato nel primo motivo come norma del quadro speciale sugli appalti pubblici.

  • art. 19 del contratto del 9.5.2005

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza della disciplina pattizia; la Corte ne esclude la capacità derogatoria rispetto alla norma processuale inderogabile.

  • artt. 808, 827, 828 e 829 c.p.c.

    Richiamati nei motivi di ricorso per sostenere la disciplina ordinaria dell'arbitrato e dell'impugnazione del lodo; la Corte ribadisce che le regole processuali sull'impugnazione non sono negoziabili.

  • art. 253 d.lgs. 163/2006

    Richiamato nel secondo motivo nell'ambito della disciplina transitoria/settoriale degli appalti pubblici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nell'arbitrato relativo a lavori pubblici, la norma speciale che stabilisce un termine breve per l'impugnazione del lodo ha natura processuale e inderogabile, con conseguente prevalenza sulla diversa disciplina convenzionale pattuita dalle parti.
  • Le clausole contrattuali non possono derogare alle regole processuali di ordine pubblico che disciplinano l'impugnazione del lodo arbitrale; l'autonomia negoziale rileva nel contenuto della convenzione arbitrale, ma non nel regime delle impugnazioni.
  • La presenza di un lodo non definitivo e di un successivo lodo definitivo non elide l'autonomia delle due pronunce ai fini dell'impugnazione: l'eventuale impugnazione della decisione parziale non sostituisce né proroga il termine per impugnare il lodo definitivo.
  • Nel sistema dell'impugnazione del lodo, il rispetto del termine va verificato con riguardo al provvedimento impugnato e alla disciplina a esso applicabile, senza attribuire alla sequenza procedimentale effetti estensivi non previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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