Cassazione Penale, Sentenza n. 364/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione criminosa tra due condanne pregresse: 1) reato di riciclaggio commesso il 23/08/1996 (condanna a 2 anni e 8 mesi e 750 euro di multa) e 2) cessione illecita di sostanze stupefacenti commessa tra gennaio 1999 e gennaio 2000 (condanna a 6 anni e 40.000 euro di multa). Sosteneva che i reati facevano parte di un unico disegno criminoso volto a procurare denaro per finanziare l'attività di spaccio; poi ha dedotto vizi di violazione di legge per presunto mancato rispetto del vincolo di rinvio e contestata omissione di adeguata motivazione da parte del giudice dell'esecuzione, nonché in relazione all'art. 671 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestata infondatezza e, in parte, genericità. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, avesse correttamente riesaminato la questione in ottemperanza al rinvio della Sezione 1ª che aveva annullato la precedente ordinanza, valutando nel merito l'esistenza del vincolo di continuazione. Il giudice del rinvio ha motivato adeguatamente la decisione ritenendo insussistente l'unitarietà del disegno criminoso in ragione di elementi negativi: notevole distanza temporale tra i fatti, assenza di collegamento finalistico (il riciclaggio consistette in sostituzione di targhe dell'autovettura e non appariva finalizzato a conseguire profitto economico per finanziare lo spaccio) e mancanza di altri indicatori concreti di programmazione unitaria. La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui la contiguità spazio-temporale è un indicatore (e non elemento necessario) per il riconoscimento della continuazione e che il giudice deve operare una valutazione complessiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma finale, cod. pen.
Riferimento alla figura della continuazione criminosa: la Corte ha valutato se i reati appartenessero a un unico disegno criminoso ai fini dell'applicazione del vincolo di continuazione
art. 671 cod. pen.
Richiama i poteri del giudice dell'esecuzione nella rimodulazione della pena complessiva; la censura del ricorrente su questo punto è stata ritenuta infondata perché il giudice dell'esecuzione ha effettivamente valutato la sussistenza del vincolo e motivato la propria decisione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese processuali e il ristoro a favore della pubblica amministrazione in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000
Sez. 1, n. 42905 del 02/10/2013 (Cucca) e Sez. 1, n. 5097 del 22/09/1999 (D'Ambrosio)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo il quale l'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Sezioni Unite richiamate per indicare gli indicatori utili al riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione delle azioni): indicano che la contiguità temporale è un indicatore ma non condizione necessaria
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare nel merito, anche dopo l'intervento di una causa estintiva della pena, la sussistenza degli elementi che configurano la continuazione; l'estinzione non preclude di per sé la domanda
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva di più indicatori (omogeneità dell'illiceità, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione): nessun singolo elemento è necessariamente determinante
- La contiguità spazio-temporale è un importante indicatore del comune disegno criminoso ma non è di per sé ostativa: la sua mancanza va valutata insieme ad altri elementi concreti
- Non è sufficiente una deduzione generica o congetturale (es. la mera necessità di reperire fondi per attività successive) per dimostrare l'unità di disegno criminoso; il richiedente deve fornire elementi concreti che dimostrino programmazione o collegamento finalistico
- Se il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza motivando l'assenza degli indicatori di continuazione, la decisione difficilmente sarà revocata in Cassazione salvo vizi di motivazione o di diritto evidenti
- In caso di ricorso manifestamente infondato o generico, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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