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Sentenza

Sentenza n. 14277/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento dell’Agcm n. 30479 del 31 gennaio 2023, notificato a mezzo PEC il 8 febbraio 2023, con il quale l’Agcm, a conclusione del procedimento PS12351, ha deliberato che Estenergy avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, ed ha irrogato a Estenergy una sanzione pari a € 1.000.000,00; - della comunicazione dell’Agcm del 4 novembre 2022 recante conferma e precisazione delle contestazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento; - del provvedimento dell’Agcm del 7 settembre 2022 recante rigetto degli impegni presentati da Estenergy; - di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale; ovvero, in via subordinata per l’annullamento o la riduzione della sanzione applicata a Estenergy;

Giustizia amministrativa202306232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’Agcm che ha accertato una pratica commerciale scorretta e irrogato una sanzione di € 1.000.000,00

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento sanzionatorio dell’Agcm, nonché gli atti presupposti, deducendo: a) l’insussistenza di una pratica commerciale, poiché l’invio della comunicazione relativa all’applicazione di condizioni economiche a prezzo fisso sarebbe dipeso da un mero errore tecnico; b) l’insussistenza della scorrettezza, dell’ingannevolezza e dell’idoneità della condotta a influenzare il comportamento del consumatore medio, anche perché ai clienti sarebbero state applicate le condizioni previste dai contratti effettivamente conclusi e non sarebbe derivato un pregiudizio economico diretto; c) l’assenza di una strategia commerciale e di colpa dell’impresa; d) la sproporzione della sanzione, con riferimento all’importo base, alla diffusione della pratica, alla durata, al pregiudizio economico e alla valutazione delle misure adottate per rimuovere gli effetti della condotta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai primi due motivi, esaminati congiuntamente, ha ritenuto che la condotta dovesse essere valutata globalmente, senza parcellizzare l’invio della comunicazione, la successiva inerzia dell’impresa, le risposte fornite ai reclami e le ulteriori condotte emerse nell’istruttoria. L’invio di una comunicazione idonea a incidere sulla formazione della volontà contrattuale rientra nella nozione di pratica commerciale, anche se originato da un errore tecnico. La nozione di strategia commerciale comprende l’insieme di azioni e omissioni teleologicamente inserite nell’attività professionale e non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente la colpa ai sensi dell’art. 20 del Codice del consumo e dell’art. 3 l. 689/1981. L’impresa, consapevole dell’errore già pochi giorni dopo l’invio, aveva omesso di correggerlo tempestivamente, aveva fornito risposte non uniformi ai clienti e aveva atteso diversi mesi prima di predisporre una comunicazione generalizzata correttiva. Tale condotta ha violato la diligenza professionale e la buona fede, tenuto conto dell’asimmetria informativa propria del settore e della natura essenziale del servizio. Il giudice ha inoltre ritenuto che la comunicazione fosse idonea a indurre il consumatore medio a non cambiare fornitore, poiché rappresentava come fissa una condizione economica in realtà variabile e indicizzata. Per l’integrazione dell’illecito non è necessario dimostrare un danno patrimoniale effettivo o la presentazione immediata di reclami, trattandosi di illecito di pericolo: è sufficiente la messa in pericolo della libertà di autodeterminazione del consumatore e l’idoneità della condotta a orientarne le scelte. Il richiamo alla liceità dell’aggiornamento contrattuale da prezzo fisso a prezzo variabile è stato ritenuto inconferente, perché la contestazione riguardava la comunicazione inesatta resa ai consumatori, non la legittimità dell’aggiornamento delle condizioni alla scadenza contrattuale. È stata respinta anche la censura sulla sanzione: l’importo base, inferiore all’uno per cento del fatturato annuo, è stato ritenuto congruo; corretta è stata la considerazione del numero dei consumatori coinvolti, della durata della condotta e della lesione della libertà di scelta sul mercato. L’Agcm aveva inoltre già valorizzato le iniziative di rimozione degli effetti, riducendo di oltre la metà l’importo della sanzione. L’impresa è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 in favore dell’Agcm.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    la norma reputa sufficiente l’elemento soggettivo della colpa ai fini dell’integrazione dell’infrazione

    La pratica commerciale è scorretta quando contrasta con la diligenza professionale ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio; ai fini della responsabilità non è necessario il dolo specifico, essendo sufficiente la colpa.

  • art. 21 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    La comunicazione non veritiera sulle condizioni economiche della fornitura è stata ritenuta ingannevole e idonea a incidere sulle decisioni commerciali del consumatore.

  • art. 3 l. 689/1981

    L’illecito amministrativo è imputabile anche a titolo di colpa; l’errore tecnico e la successiva mancata rettifica tempestiva non escludono la responsabilità dell’impresa.

  • d.l. 115/2022, conv. dalla l. 142/2022

    Il richiamo al quadro normativo sulle variazioni delle condizioni economiche non legittima la diffusione di informazioni inesatte ai consumatori.

Massime di principio

  • La nozione di pratica commerciale deve essere accertata valutando globalmente l’insieme delle azioni e omissioni dell’impresa inserite nella sua attività professionale, senza isolare il singolo episodio comunicativo dal comportamento successivo del professionista.
  • Una comunicazione commerciale originata da un errore tecnico rientra comunque nella nozione di pratica commerciale quando è idonea a incidere sulla formazione della volontà contrattuale o sulle scelte di consumo; la successiva mancata rettifica tempestiva può concorrere a integrare la scorrettezza della condotta.
  • Ai fini dell’accertamento di una pratica commerciale scorretta non è richiesto il dolo specifico: è sufficiente la colpa del professionista, valutata alla luce della diligenza professionale esigibile in relazione alla natura del servizio, alla competenza dell’impresa e all’asimmetria informativa del mercato.
  • Le pratiche commerciali scorrette hanno natura di illeciti di pericolo: non occorre dimostrare un danno economico effettivo, l’avvenuto cambio di comportamento del consumatore o la tempestiva presentazione di reclami, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a limitare la libertà di autodeterminazione del consumatore.
  • La liceità dell’aggiornamento delle condizioni economiche di un contratto di fornitura non rende lecita la comunicazione che rappresenti in modo inesatto le condizioni effettivamente applicate, poiché la disciplina dell’aggiornamento contrattuale e quella della correttezza delle informazioni al consumatore operano su piani distinti.
  • Nella quantificazione della sanzione per pratica commerciale scorretta possono assumere rilievo la dimensione economica del professionista, il numero dei consumatori coinvolti, la durata della condotta, la lesione della libertà di scelta e le iniziative successivamente adottate per rimuovere gli effetti dell’illecito.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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