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Sentenza

Sentenza del 07/03/2016 n. 1236 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - PRESTAZIONI IMPONIBILI - Prestazioni di intermediazione pubblicitaria - Assoggettabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto che i diritti di negoziazione siano corrispettivi tipici del contratto di intermediazione, in quanto funzionali alla migliore esecuzione dell'attività di procacciamento. Pertanto, le somme sono soggette a IVA. È quindi legittimo per l'intermediario applicare l'IVA sulla prestazione e, per il concessionario, detrarre l'imposta assolta, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla disciplina IVA.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA dei diritti di negoziazione, detti anche premi, corrisposti dal concessionario di pubblicità all'intermediario nell'ambito del rapporto di intermediazione pubblicitaria. Si discute se tali somme costituiscano il corrispettivo di una prestazione imponibile, anche quando non sia immediatamente evidente un rapporto diretto tra l'importo pagato e una specifica attività svolta dall'intermediario.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle prestazioni di servizi

    Le prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di intermediazione pubblicitaria costituiscono operazioni imponibili quando le somme corrisposte rappresentano il compenso per l'attività svolta, anche se il collegamento con una singola attività dell'intermediario non è immediatamente percepibile.

  • Principio di detrazione dell'IVA sugli acquisti

    Il concessionario può detrarre l'IVA addebitata dall'intermediario quando l'imposta riguarda una prestazione inerente all'attività economica esercitata, effettivamente ricevuta e correttamente documentata.

Massime di principio

  • Per stabilire se un premio o una commissione sia soggetto a IVA occorre verificare la sua causa economica effettiva: se costituisce il compenso per un'attività di intermediazione o procacciamento, normalmente integra una prestazione imponibile.
  • L'assenza di un nesso diretto e immediatamente evidente tra il pagamento e una singola attività non esclude l'imponibilità, se il compenso è funzionale al rapporto contrattuale complessivo e alla migliore esecuzione dell'intermediazione.
  • La qualificazione contrattuale e la prassi commerciale sono elementi rilevanti, ma devono essere coerenti con l'effettiva attività svolta e con la documentazione disponibile.
  • Il prestatore può applicare l'IVA e il committente può detrarla quando sussistono i requisiti di inerenza, effettività, territorialità e corretta fatturazione previsti dalla disciplina IVA.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, accordi sulle provvigioni o sui premi, fatture e documentazione che dimostrino il collegamento tra il compenso e l'attività di intermediazione.

Testo integrale

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