Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14928/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202511294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di proroga, fino al 31 dicembre 2026, del mandato quadriennale presso l'Ambasciata d'Italia a Canberra, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di un mandato quadriennale all'estero con scadenza il 24 agosto 2026, aveva chiesto una proroga sino al 31 dicembre 2026 per consentire al figlio minore di completare l'ultimo anno scolastico presso un istituto australiano e conseguire il diploma, evitando l'interruzione dell'anno e il reinserimento nel sistema scolastico italiano. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo che il militare fosse consapevole della durata quadriennale del mandato e che le circostanze dedotte non integrassero fondati e comprovati motivi per derogare alla durata ordinaria. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'interesse del minore alla continuità dell'istruzione, degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della l. 241/1990, dei principi di economicità, leale collaborazione, proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, azione discriminatoria, sviamento e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la proroga, limitata a poco più di quattro mesi, non avrebbe arrecato pregiudizio organizzativo o economico all'Amministrazione, anche in ragione del parere favorevole dell'Ambasciata di Canberra.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha premesso che il militare non vanta un diritto alla conservazione della sede di servizio e che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell'impiego del personale, ma ha precisato che tale discrezionalità è sindacabile quanto alla completezza dell'istruttoria, alla corretta rappresentazione dei fatti, alla logicità, ragionevolezza, proporzionalità e coerenza della motivazione. Anche per una deroga eccezionale alla durata ordinaria del mandato, l'Amministrazione deve bilanciare le esigenze organizzative e di servizio con le specifiche esigenze personali e familiari dell'interessato. Nel caso concreto, la motivazione si era limitata alla preventiva conoscenza della durata quadriennale dell'incarico e al generico richiamo all'assenza di fondati motivi, senza indicare quali esigenze organizzative sarebbero state pregiudicate dalla permanenza per ulteriori quattro mesi. Il TAR ha valorizzato il parere favorevole dell'Ambasciata, l'assenza di una concreta esigenza di avvicendamento o di incompatibilità organizzativa, il fatto che il differimento della movimentazione disposto dall'Amministrazione avesse collocato la scadenza del mandato nella fase finale dell'anno scolastico del minore e l'interesse di quest'ultimo, tutelato dagli artt. 30 e 31 Cost. e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Il provvedimento non aveva quindi valutato specificamente l'incidenza del rientro sul percorso scolastico né individuato un concreto interesse pubblico prevalente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 391 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri

    limita in un massimo di 4 anni il periodo di permanenza all'estero del personale e prevede, per il personale già impiegato in tali missioni, 8 anni di permanenza in territorio nazionale ai fini di un nuovo reimpiego all'estero

    La durata quadriennale costituisce il criterio ordinario di permanenza all'estero, ma non è stata ritenuta assolutamente inderogabile, potendo ammettere deroghe in presenza di fondati e comprovati motivi.

  • art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

    L'interesse superiore del minore deve essere considerato nelle decisioni amministrative che incidono concretamente sulla sua situazione familiare e scolastica.

  • art. 30 Cost.

    Rileva, insieme all'art. 31 Cost., quale fondamento della tutela dell'interesse del minore nel contesto familiare.

  • art. 31 Cost.

    Impone di considerare e bilanciare l'interesse del minore, nella specie alla continuità del percorso di istruzione, con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.

  • l. 176/1991

    Ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo, richiamata quale fonte di tutela dell'interesse del minore.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego deve rendere comprensibili le ragioni concrete della decisione e dar conto degli elementi rilevanti emersi nel procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato, senza che la sentenza sviluppi una specifica statuizione autonoma sulla sua applicazione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente, senza una specifica applicazione autonoma nella ratio decidendi.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi di economicità e di leale collaborazione dell'azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • La discrezionalità dell'Amministrazione nell'impiego e nell'allocazione del personale militare, pur ampia e non idonea a generare un diritto alla conservazione della sede, resta sottoposta al sindacato giurisdizionale esterno quanto a completezza dell'istruttoria, correttezza dei fatti, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e coerenza della motivazione.
  • Quando l'Amministrazione valuta una richiesta eccezionale di deroga alla durata ordinaria di un incarico, deve effettuare un bilanciamento concreto tra le esigenze organizzative e di servizio e le specifiche esigenze personali e familiari dedotte dall'interessato; il mero richiamo alla conoscenza preventiva della durata dell'incarico non è sufficiente.
  • Il diniego di una proroga temporalmente limitata non è adeguatamente motivato se non indica le concrete esigenze organizzative, operative o di avvicendamento che sarebbero pregiudicate dalla permanenza dell'interessato e non spiega perché tali esigenze debbano prevalere sugli interessi personali e familiari documentati.
  • Quando il provvedimento amministrativo incide sul percorso scolastico di un minore, l'Amministrazione deve considerare specificamente l'interesse alla continuità dell'istruzione e bilanciarlo con un interesse pubblico concreto e attuale; l'omessa valutazione di tale interesse determina un deficit istruttorio e motivazionale.
  • Un elemento organizzativo originato da una scelta della stessa Amministrazione, quale il differimento della movimentazione del dipendente, deve essere considerato nella valutazione di una successiva richiesta di deroga quando abbia inciso concretamente sulla situazione familiare posta a fondamento dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.