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Sentenza

Sentenza n. 8288/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 4191/2024, depositata e resa pubblica il 9.4.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al bonus annuo della Carta elettronica del docente, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel giudizio presupposto, condannando il Ministero alla corresponsione della prestazione, degli accessori e delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, nonostante la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni, riconoscendo la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero, e alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore, ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertati dal giudice ordinario. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. La domanda di penalità di mora non è stata accolta allo stato, poiché il Collegio ha ritenuto non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, considerata la reiterata inerzia amministrativa in controversie analoghe.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato accolto con ordine all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR adito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, già riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, l'allegato inadempimento del creditore può essere ritenuto fondato secondo le regole sull'onere della prova applicabili al rapporto tra debitore e creditore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato senza riesaminare i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente accertata dal giudice della cognizione.
  • In presenza di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività può essere subordinata alla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: la relativa applicazione può essere rinviata quando, allo stato, non risultino integrati i presupposti, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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