Ordinanza n. 12022/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio è stato trattato in una camera di consiglio istruttoria nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a., che il ricorrente ha depositato documentazione integrativa e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi decisa la domanda di annullamento del diniego. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione e fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Il Collegio ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'amministrazione resistente deve depositare il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; nel caso concreto il Ministero ha adempiuto a tale obbligo depositando il fascicolo procedimentale.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato con riferimento al divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi, nell'ambito dell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, il collegio può svolgere una verifica preliminare della persistenza dell'interesse a ricorrere e della completezza dell'istruzione prima di calendarizzare la causa per la decisione.
- Quando l'interesse a ricorrere persiste, il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'amministrazione, la parte ricorrente ha prodotto la documentazione integrativa necessaria e non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire ancora il merito della controversia.
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