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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18387 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della CTR delle Marche che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'IVA 2003, pari a Euro 90.197,00 oltre sanzioni e interessi. Secondo l'Agenzia, il contributo obbligatorio dovuto al Consorzio PolieCo costituiva una prestazione accessoria da assoggettare a IVA e l'obbligo di iscrizione e contribuzione era già efficace nel 2003. La contribuente sosteneva invece che il D.L. n. 355 del 2003 aveva differito al 31 marzo 2004 la decorrenza degli obblighi consortili e delle relative sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, confermando che il D.L. n. 355 del 2003, art. 10, aveva portata generale e aveva differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione al Consorzio PolieCo sia quello contributivo e le relative sanzioni, salvo gli effetti dei provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi. Pertanto, per l'anno 2003 non sussisteva l'obbligo della società di corrispondere l'IVA sul contributo consortile. Il ricorso incidentale della società, relativo alla qualificazione come nuovo del motivo sul mancato riaddebito dell'IVA ai clienti, è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48, commi 1, 2 e 5

    Al Consorzio partecipano ...

    La norma istituiva il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, prevedendo l'obbligo di partecipazione per i soggetti indicati e il finanziamento del Consorzio anche mediante i contributi degli aderenti.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies

    Prevedeva le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di partecipazione e contribuzione al Consorzio.

  • D.L. n. 355 del 2003, art. 10, convertito dalla L. n. 47 del 2004

    La decorrenza degli obblighi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6-ter, e successive modificazioni, nonchè delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi

    Il differimento ha portata generale: fino al 31 marzo 2004 non erano esigibili gli obblighi di partecipazione e contribuzione al Consorzio né le relative sanzioni, salvo i provvedimenti sanzionatori già divenuti definitivi.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 6

    La disposizione ha successivamente escluso l'applicazione degli obblighi e delle sanzioni previsti dalla precedente disciplina, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori definitivi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3, 13 e 54

    Le disposizioni disciplinano l'assoggettamento a IVA delle operazioni e la determinazione e il recupero dell'imposta; nel caso concreto, tuttavia, l'IVA sul contributo non era dovuta perché nel 2003 mancava il presupposto dell'obbligazione consortile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La questione relativa alla novità del motivo d'appello sul mancato riaddebito dell'IVA non è stata esaminata nel merito, perché il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva differisce espressamente la decorrenza di obblighi e sanzioni, il differimento deve essere interpretato in modo generale, salvo eccezioni testuali come i provvedimenti sanzionatori già definitivi.
  • Per accertare la debenza di un'imposta accessoria a un contributo consortile occorre prima verificare se, nel periodo d'imposta considerato, esistesse effettivamente l'obbligo giuridico di partecipazione e pagamento del contributo.
  • Un obbligo contributivo non può fondare automaticamente un recupero IVA se la sua efficacia era stata sospesa o differita dalla legge per il periodo oggetto di accertamento.
  • Le questioni subordinate o condizionate non vengono esaminate quando la decisione sul motivo principale rende inutile la loro trattazione.
  • La salvezza degli effetti dei provvedimenti sanzionatori definitivi costituisce un'eccezione al differimento: gli atti ormai definitivi non vengono travolti dalla norma sopravvenuta.

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