Sentenza n. 6369/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE della Regione Emilia Romagna (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente delle delibere: - n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; - n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; - n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; - n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena; - n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; - n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; - n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; - n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; - n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; - n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; - n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; - n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; - n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”; - dell’Allegato parte integrante 1 alla predetta determinazione; - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - dell’Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l’“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: - il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione degli obblighi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale della quota di ripiano dovuta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda fornitrice ha impugnato gli atti presupposti e consequenziali relativi all'applicazione del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, l'accordo e le intese della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e la determinazione della Regione Emilia-Romagna che ha individuato la quota di ripiano dovuta dall'impresa. Nel corso del giudizio, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, ha previsto la definizione agevolata degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto dalla nuova disciplina e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il pagamento effettuato dalla ricorrente ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione degli atti di payback. Non è stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva depositato il provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento richiesto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa relativi agli anni 2015-2018.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende fornitrici e delle relative quote di ripiano.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Prevede che il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingua l'obbligazione delle aziende per gli anni 2015-2018 e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi. L'accertamento regionale del pagamento determina la cessazione della materia del contendere, mentre il pagamento, in assenza dell'accertamento regionale depositato in giudizio, giustifica la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenienze, viene meno l'interesse attuale alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale base per la trattazione da remoto della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, il ricorrente adempie a una disciplina sopravvenuta che estingue l'obbligazione oggetto degli atti impugnati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative alla medesima obbligazione, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere dichiarata soltanto quando risulti adempiuto anche l'eventuale adempimento formale richiesto alla pubblica amministrazione, quale l'adozione e la comunicazione o il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento.
- Il pagamento dell'importo ridotto previsto dalla disciplina sopravvenuta e la conseguente perdita dell'interesse alla decisione non comportano automaticamente la cessazione della materia del contendere se manca il provvedimento amministrativo di accertamento prescritto dalla legge.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse determinata dall'adempimento a una disciplina sopravvenuta, le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito in rito della controversia.
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